Controlli interni enti locali e referto annuale su adeguatezza del sistema (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 200 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il referto annuale che i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti sono tenuti a redigere ai sensi dell’art. 148 del TUEL costituisce strumento ricognitivo stabile e ricorrente posto a disposizione della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Esso integra il quadro informativo per l’esame della regolarità e legittimità delle gestioni finanziarie dell’ente, con finalità prevalentemente collaborativa. La Sezione verifica l’adeguatezza funzionale e l’effettivo funzionamento del sistema integrato dei controlli interni, la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati e l’osservanza dei vincoli organizzativi, finanziari e contabili. In presenza di un sistema adeguato nelle sue articolazioni tradizionali, la Sezione accerta l’adeguatezza e formula raccomandazioni di miglioramento, senza applicare la sanzione pecuniaria prevista dal comma 4 della medesima disposizione, riservata ai casi di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per le Marche ha esaminato i referti sul funzionamento del sistema dei controlli interni trasmessi da un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, relativi agli esercizi 2022 e 2023. I referti, redatti in forma di questionario secondo le linee guida della Sezione delle Autonomie, hanno fatto emergere criticità nell’organizzazione e nell’attuazione dei controlli. Per questo la Sezione ha avviato un’istruttoria, chiedendo chiarimenti e precisazioni all’ente, che ha risposto depositando una nota acquisita agli atti.
La verifica si colloca nel solco delle osservazioni già formulate con una precedente deliberazione, con la quale erano stati accertati un adeguato sistema di controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, di controllo di gestione e di controllo strategico, ma anche margini di miglioramento e elementi di criticità su alcune tipologie di controllo. La Sezione ha quindi esaminato le misure consequenziali adottate dall’ente e le risposte fornite in sede istruttoria.
La Motivazione della Corte
Sul controllo di regolarità amministrativa e contabile, la Sezione rileva che il campionamento degli atti successivi avviene con estrazione casuale di una percentuale fissa per ciascun settore. Richiamando le raccomandazioni della Sezione delle Autonomie, la Corte ritiene necessario passare a tecniche statistiche maggiormente sofisticate, che proiettino i controlli nella logica del rischio e presidino le aree più esposte a irregolarità, anche in prospettiva ciclica. Appare inoltre opportuno programmare ispezioni e indagini su uffici e servizi più sensibili.
Sul controllo di gestione, la Sezione prende atto dell’integrazione con la contabilità economica per centri di costo, ma evidenzia ulteriori margini di miglioramento e la possibilità di raccordare il regolamento di contabilità con il regolamento sui controlli interni. La Corte ricorda che tale controllo si caratterizza per la contestualità rispetto all’azione amministrativa: una elaborazione periodica, sia pur completa, non può sostituire il costante monitoraggio dell’attuazione di obiettivi e programmi.
Sul controllo sugli organismi partecipati non quotati, l’ente ha riferito di non aver elaborato gli indici di efficacia, efficienza, economicità, redditività e deficitarietà strutturale, e di non aver effettuato il monitoraggio sugli adempimenti relativi ai contratti di servizio. La Sezione raccomanda di strutturare il controllo con un sistema informativo idoneo, integrato da specifici indicatori, e di dedicare maggiore attenzione agli enti in house.
Sul controllo sulla qualità dei servizi, la Corte richiama la necessità di verifiche di gradimento metodiche e cadenzate, non episodiche, con confronti sistematici con altre amministrazioni e coinvolgimento dei portatori di interesse nella definizione degli standard. Quanto ai controlli sul PNRR, la Sezione prende atto delle misure adottate, tra cui controlli sistematici su base bimestrale e direttive interne, ma rileva l’assenza di una raccolta dedicata dei dati sullo stato di avanzamento degli interventi e di report specifici di monitoraggio.
Il sistema complessivo dei controlli interni deve essere osservato come un unico sistema di misurazione integrato, in grado di raccordare tra loro gli indicatori di ciascuna tipologia. All’esito del referto, la Corte accerta un sistema adeguato nelle sue articolazioni tradizionali e nell’avvio degli interventi PNRR, evidenzia i margini di miglioramento e richiede all’ente di comunicare le iniziative intraprese per superare le osservazioni.
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Nota della Redazione
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