Rapporto percentuale per contributo ai piccoli comuni richiede dati omogenei (TAR Marche n. 21 del 11.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio previsto dall’art. 1, comma 703, lett. b), legge n. 296/2006 presuppone che il rapporto tra popolazione residente di età inferiore a cinque anni e popolazione complessiva sia calcolato secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Il rapporto percentuale, per essere attendibile, deve fondarsi su dati omogenei, riferiti alla medesima data: non è consentito ragguagliare la popolazione complessiva di un anno alla classe di età dell’anno precedente. L’Amministrazione non può invocare i tempi di elaborazione statistica per assumere decisioni su dati non aggiornati, quando il ritardo si risolve in danno dei comuni destinatari. Il provvedimento che nega il requisito sulla base di dati disomogenei è affetto da eccesso di potere per errore sui presupposti e difetto di istruttoria, ed è annullabile.

Il Fatto

Il Comune ricorrente chiedeva l’annullamento del diniego con cui il Ministero dell’Interno aveva escluso la sussistenza del requisito previsto dall’art. 1, comma 703, lett. b), legge n. 296/2006 e non aveva ammesso l’ente al contributo ordinario incrementato. L’atto impugnato risultava pubblicato, privo di data, sul sito ministeriale, con l’indicazione del motivo di esclusione n. 2 e con dati riferiti al 1/1/2005 per la popolazione di età inferiore ai cinque anni e al 31/12/2005 per la popolazione complessiva.

Il Comune contestava l’uso di criteri disomogenei: secondo i dati trasmessi all’ISTAT con nota dell’11 marzo 2006, alla data del 31/12/2005 i bambini sotto i cinque anni erano 218 su 4148 residenti, con una percentuale del 5,25%, superiore alla soglia del 5 per cento. Il Ministero non si costituiva in giudizio. All’udienza del 20 dicembre 2023 il ricorso era trattenuto in decisione.

La Motivazione della Corte

Il TAR riconosce anzitutto l’interesse del ricorrente, che ha dimostrato come l’accoglimento della tesi comporterebbe la ricomprensione nel novero dei comuni ammessi al beneficio. Nel merito, il Collegio condivide le doglianze in punto di irragionevolezza del rapporto percentuale calcolato con dati riferiti a periodi diversi e di violazione di legge rispetto alla lettera della norma.

Il ragionamento del giudice è lineare: a prescindere da quali siano gli ultimi dati ISTAT disponibili, per un confronto logico in termini di peso percentuale di una classe di popolazione sul totale occorre necessariamente riferirsi a dati omogenei. Il ricorso a un dato dell’anno precedente per la sola classe di età altera il calcolo e falsa il presupposto della concessione.

Il TAR richiama la decisione del Consiglio di Stato, sez. I, parere n. 1989/2011, resa su ricorso straordinario, secondo cui i dati assunti dall’Amministrazione non erano aggiornati e non corrispondevano a quelli già in possesso dell’ISTAT riferiti al 31 dicembre 2005. In quella sede si è affermato che il ritardo nella diffusione dei dati non può risolversi in danno dei comuni interessati e che l’Amministrazione avrebbe dovuto attendere la diffusione dei dati aggiornati, tanto più che nessun obbligo di riparto in tempi ristretti gravava sul Ministero. Lo stesso Ministero aveva del resto ammesso di essersi avvalso di dati non omogenei e incoerenti.

Su queste basi il ricorso è accolto e il provvedimento è annullato nella parte in cui nega la sussistenza del requisito di cui alla lettera b). Il Ministero dell’Interno è condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’Autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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