Accesso agli atti presupposti di DCA sanitario e interesse del concorrente (TAR Calabria n. 43 del 11.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso disciplinato dagli art. 22 e 25 legge n. 241 del 1990 costituisce istituto di portata generale, con la conseguenza che le ipotesi di diniego vanno interpretate e applicate restrittivamente. Il requisito dell’interesse diretto, concreto e attuale sussiste in capo alla struttura sanitaria accreditata che abbia impugnato il provvedimento di programmazione della spesa sanitaria e chieda gli atti istruttori posti a suo fondamento. La pendenza del giudizio di annullamento è sufficiente a fondare la legittimazione all’accesso, anche prescindendo da una valutazione autonoma di pertinenza della documentazione rispetto alla res controversa. Il diniego opposto dall’amministrazione sanitaria e dal commissario ad acta è illegittimo e va ordinata l’esibizione, con salvezza dell’oscuramento dei dati sensibili non pertinenti.
Il Fatto
Le ricorrenti sono strutture accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, operanti nel distretto dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone ed eroganti prestazioni di specialistica ambulatoriale. Esse hanno impugnato davanti al TAR Calabria il DCA n. 134 del 17 ottobre 2022, come rettificato dal DCA n. 138 del 18 ottobre 2022, lamentando l’insufficienza del budget di spesa assegnato al distretto e il difetto di motivazione sui criteri di individuazione del tetto complessivo e di ripartizione tra le Aziende Sanitarie Provinciali.
Con istanza del 9 dicembre 2022 le società hanno chiesto visione e copia degli atti dell’istruttoria compiuta per l’emanazione dei predetti decreti e di ogni atto connesso o presupposto. Formatosi il diniego tacito ai sensi dell’art. 25, comma 4, legge n. 241 del 1990, lo hanno impugnato davanti al TAR Calabria, chiedendo altresì la condanna all’esibizione. Si è costituito il solo Commissario ad acta, con memoria di stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione dell’accesso come istituto di portata generale: la regola è l’ostensibilità, l’eccezione il diniego. Da qui l’esigenza di interpretare e applicare restrittivamente tutte le ipotesi che prevedono limitazioni, in coerenza con i principi dettati dall’art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile in materia di norme eccezionali.
Il percorso argomentativo si concentra poi sul profilo soggettivo. L’art. 22, comma 1, lett. b), legge n. 241 del 1990 richiede un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto. Il Tribunale verifica tale requisito in concreto e lo ravvisa sussistente: le ricorrenti operano nel distretto dell’ASP di Crotone come strutture accreditate ed erogatrici di specialistica ambulatoriale.
La necessità di acquisire gli atti istruttori discende dalla stessa posizione delle società, che devono verificare la correttezza dei criteri con cui sono stati individuati i livelli massimi di finanziamento e le modalità di ripartizione delle risorse per prestazioni APA e PAC. Il dato decisivo, per il Collegio, è che quei decreti sono stati impugnati dalle stesse ricorrenti davanti al medesimo TAR.
Per ciò solo, «anche prescindendo da ogni valutazione circa la pertinenza della documentazione oggetto della richiesta di accesso rispetto alla res controversa», la titolarità dell’interesse conoscitivo è affermata. Il ricorso è pertanto accolto e l’amministrazione regionale e il Commissario ad acta sono ordinati, ciascuno per le proprie competenze, a esibire la documentazione entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con facoltà di oscurare i dati personali sensibili non pertinenti. In caso di indisponibilità degli atti, dovrà essere resa attestazione firmata dal funzionario responsabile. Le spese, liquidate in dispositivo, sono poste a carico delle amministrazioni intimate in solido tra loro.
Nota della Redazione
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