Motivazione per relationem e archiviazione penale nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 16042 del 16.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
È nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., la sentenza della commissione tributaria regionale che si limiti a motivare per relationem alla decisione di primo grado, aderendovi in modo acritico, senza esaminare le censure dell’appellante: resta così impossibile individuare il thema decidendum e la reale ratio decidendi. Nel processo tributario il decreto di archiviazione penale non impedisce che il medesimo fatto sia diversamente valutato e qualificato dal giudice tributario, non essendo coperto da autorità di cosa giudicata ai sensi dell’art. 654 cod. proc. pen. e restando estraneo al regime del c.d. doppio binario.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava a una società contribuente un avviso di accertamento con cui, per l’anno d’imposta 2007, recuperava a fini Ires un maggior reddito imponibile, sul presupposto che la perdita dichiarata e portata in compensazione fosse non spettante, essendo stata già accertata una diversa base imponibile per l’anno precedente.
La società impugnava l’atto davanti alla CTP di Siena, che accoglieva il ricorso. La decisione era confermata in appello dalla CTR Toscana. Avverso tale sentenza l’Ufficio proponeva ricorso per cassazione con due motivi; la contribuente non svolgeva attività difensiva.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’Agenzia denunciava, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132 cod. proc. civ., deducendo la nullità della sentenza per motivazione apparente: la CTR, a fronte delle censure sull’erronea declaratoria di decadenza, sul difetto di motivazione e sulla valutazione dei fatti, si era limitata a prendere atto dell’archiviazione penale e a condividere le ragioni del primo giudice.
La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui integra la nullità processuale l’ipotesi di assenza della motivazione, quando non sia individuabile il percorso argomentativo della pronuncia, ovvero di motivazione solo apparente, che non esprime un autonomo processo deliberativo: tale è la sentenza d’appello motivata per relationem (in particolare, Cass. Sez. U. n. 8053 e n. 8054 del 2014).
Con specifico riferimento al rito tributario, la Corte ribadisce che è nulla la sentenza della commissione regionale completamente priva dell’illustrazione delle censure mosse dall’appellante e delle ragioni per disattenderle, limitandosi a una mera adesione alla decisione impugnata (Cass. n. 24452 del 2018; conformi n. 19417 del 2021, n. 25325 del 2020, n. 3819 del 2020, n. 27112 e n. 28139 del 2018). La motivazione per relationem è ammissibile solo se il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma rispetto ai motivi d’impugnazione.
Nel caso concreto la sentenza impugnata, per le prime venti pagine, si risolve nella trasposizione delle deduzioni della contribuente. Solo nel penultimo capoverso di pag. 20 la CTR esordisce esponendo le proprie motivazioni, confermando che la parte motiva è soltanto quella successiva. In essa, per un verso, prende atto dell’archiviazione penale con ragionamento tautologico; per altro verso, condivide la sentenza di primo grado senza esaminare le censure d’appello.
Il secondo motivo è del pari fondato. Il provvedimento di archiviazione penale non impedisce che lo stesso fatto sia diversamente definito dal giudice tributario, poiché, a differenza della sentenza pronunciata all’esito del dibattimento, ha per presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo ad alcuna preclusione, non rientrando tra i provvedimenti dotati di autorità di cosa giudicata ex art. 654 cod. proc. pen. (Cass. n. 16649 del 2020). Esso è estraneo anche all’ambito applicativo del regime c.d. del doppio binario, riferito alle sole sentenze di assoluzione rese a seguito di dibattimento.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per il riesame con congrua motivazione e per il regolamento delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 132 c.p.c. – Contenuto della sentenza
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
- Art. 654 c.p.p. – Efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi