Ottemperanza per il pagamento delle spese legali: l’inadempienza dell’Amministrazione legittima la nomina di un commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3254 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inadempienza dell’Amministrazione all’obbligo di pagamento delle spese legali, disposto con sentenza passata in giudicato, legittima la proposizione del ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. Il giudice dell’ottemperanza, accertata la mancata esecuzione, condanna l’Amministrazione a provvedere entro un termine perentorio e nomina sin d’ora un commissario ad acta che opererà solo in caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
La ricorrente, già vittoriosa dinanzi al Tribunale di Milano, chiedeva l’ottemperanza alla sentenza n. 635/2025 nella parte in cui condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese legali, liquidate in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori. L’Amministrazione, costituitasi in giudizio, non contestava la mancata esecuzione del titolo esecutivo giudiziale, limitandosi a resistere genericamente alla domanda.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente accertato che la sentenza azionata in ottemperanza fosse passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria prodotta in atti, e che la stessa fosse stata ritualmente notificata all’Amministrazione. Ha altresì rilevato come l’inadempienza fosse pacifica tra le parti, essendo l’obbligazione pecuniaria rimasta insoddisfatta.
Il Collegio ha quindi verificato la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm., norma che impone la proposizione del ricorso entro il termine di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza, e dell’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, che disciplina l’esecuzione delle sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro a carico delle pubbliche amministrazioni.
Accertata la fondatezza del ricorso, il Tribunale ha condannato l’Amministrazione a dare piena esecuzione al giudicato entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza, provvedendo al pagamento delle spese legali. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, ha nominato sin d’ora il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, con il compito di determinare definitivamente l’importo dovuto e di adottare gli atti necessari all’assolvimento del mandato entro i successivi sessanta giorni. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali.
La sentenza ha infine condannato l’Amministrazione resistente al rimborso delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, secondo il principio della soccombenza.
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Nota della Redazione
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