Contributo straordinario dovuto anche per variante indotta da PAUR su discarica (TAR Liguria n. 133 del 07.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il contributo straordinario di cui all’art. 16, comma 4, lett. d-ter), d.P.R. n. 380/2001 ha funzione perequativa e colpisce il plusvalore che il privato consegue per effetto di una variante urbanistica che accresca le facoltà edificatorie. La sua applicazione prescinde dalla circostanza che la variante sia approvata dal solo Comune: essa opera anche quando la modifica della destinazione urbanistica si inserisce nel PAUR rilasciato dalla Regione ex art. 208 d.lgs. n. 152/2006. L’esenzione prevista dall’art. 17, comma 3, lett. c), d.P.R. n. 380/2001 è di stretta interpretazione, riguarda il solo contributo ordinario e presuppone opere di urbanizzazione già previste dallo strumento urbanistico, non l’intervento che della variante costituisce il presupposto. La domanda di accertamento della non debenza degli oneri concessori concerne diritti soggettivi e non soggiace alla decadenza propria dell’impugnazione.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce, dal 1992, la discarica comunale sita in località classificata come area inedificabile. Per l’ampliamento dell’impianto la Regione ha rilasciato il PAUR ex art. 208 d.lgs. n. 152/2006, che ha inglobato la variante urbanistica necessaria e il permesso di costruire. Il Comune, con comunicazione dirigenziale del 26 settembre 2023, ha intimato il pagamento del contributo di costruzione, del contributo straordinario ex art. 38, comma 6-bis, L.R. Liguria n. 16/2008 — pari al 50% del maggior valore stimato — e delle sanzioni per ritardo.
La società ha chiesto l’accertamento della non debenza del contributo straordinario, deducendo l’esenzione per le opere di urbanizzazione e l’estraneità della fattispecie al campo applicativo della norma, nonché l’illogicità dei criteri estimativi. Con motivi aggiunti ha poi dedotto la nullità della clausola convenzionale che aveva recepito l’obbligo di corrispondere il contributo ordinario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità: le controversie sugli oneri concessori investono l’esistenza di un’obbligazione legale e riguardano diritti soggettivi, con la conseguenza che la domanda, pur rientrante nella giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a., non è soggetta al termine decadenziale.
Nel merito, il primo motivo è infondato. L’esimente dell’art. 17, comma 3, lett. c), d.P.R. n. 380/2001 concerne solo il contributo ordinario e riguarda le opere di urbanizzazione già previste dallo strumento urbanistico. Nel caso concreto l’ampliamento ha richiesto una variante proprio perché non era previsto dal piano: non ne costituisce attuazione. Le norme di esenzione, del resto, sono eccezioni tassative di stretta interpretazione, come affermato dalla Corte cost. n. 247 del 2020.
Il Collegio esclude la pretesa sinallagmaticità del contributo: il Comune non è titolare esclusivo del potere di variante, che nasce da un atto complesso. Richiamando Cons. Stato n. 4905 del 2024 e Cons. Stato n. 2382 del 2019, il Tribunale qualifica il contributo come istituto di carattere generale con funzione perequativa, diretto a redistribuire in favore del pubblico il plusvalore indotto dalla variante puntuale richiesta dal privato. La stessa Corte cost. n. 247 del 2020 ha chiarito che solo la dimostrata inesistenza dell’aumento di valore può giustificare l’esenzione.
Il secondo motivo è infondato. La perizia comunale ha motivato diffusamente l’inapplicabilità dei metodi estimativi ordinari e l’adozione dell’analisi dei flussi di cassa scontati, argomentazioni congrue e non specificamente contestate. Quanto ai motivi aggiunti, sono irricevibili per tardività ex art. 31, comma 4, c.p.a.: la domanda di nullità della clausola convenzionale è stata proposta oltre il termine di centottanta giorni. Sono comunque infondati nel merito, perché l’assoggettamento al contributo costituisce la regola e l’obbligazione è stata liberamente assunta.
Nota della Redazione
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