Silenzio assenso su istanza autorizzazione stazione radio base e inefficacia diniego tardivo (TAR Liguria n. 134 del 07.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio assenso si forma allo spirare del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259/2003 per l’istanza di autorizzazione all’installazione di stazioni radio base. Il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990 inibisce la formazione del titolo solo se interviene prima della scadenza del termine. Se sopravviene dopo, il titolo per silenzio si è già perfezionato e il successivo provvedimento di diniego è inefficace ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, l. n. 241/1990. Resta salvo il potere di autotutela dell’amministrazione, ove il diniego non sia idoneo a valere come provvedimento di secondo grado.

Il Fatto

La ricorrente, insieme ad altro operatore, ha presentato il 14 dicembre 2023 l’istanza di autorizzazione ex art. 44 d.lgs. n. 259/2003 per installare una stazione radio base in Genova. Il Comune ha chiesto integrazioni, poi ha trasmesso un preavviso di diniego e ha indetto la conferenza di servizi. In seguito ha richiesto lo Studio Organico d’Insieme, prodotto il 12 aprile 2024. Il 6 giugno 2024 la società ha autocertificato la formazione del titolo per silenzio assenso.

Il 14 giugno 2024 il Comune ha contestato la formazione del silenzio, sostenendo che il termine decorresse dalla presentazione dello Studio Organico d’Insieme, e ha prospettato profili di incompatibilità paesaggistica per la vicinanza a due manufatti storici. Il 22 luglio 2024 ha adottato il diniego. La società ha impugnato gli atti chiedendo l’accertamento del silenzio e, in subordine, l’annullamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da un dato pacifico tra le parti: lo Studio Organico d’Insieme è stato prodotto il 12 aprile 2024. Su questa base, anche prescindendo dalla questione della necessità del documento, il termine di sessanta giorni dell’art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259/2003 ha iniziato a decorrere da quella data.

Il silenzio assenso si è quindi formato l’11 giugno 2024. La verifica del dies a quo diventa decisiva: la società aveva autocertificato il titolo il 6 giugno 2024, ma la Corte ancora il perfezionamento alla scadenza effettiva del termine.

Sul preavviso di rigetto il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui esso inibisce la formazione del silenzio (Cons. Stato, Sez. IV, n. 3190 del 2019). La regola però opera solo se l’atto interviene prima della scadenza. Nel caso concreto la nota del 14 giugno 2024 è successiva all’11 giugno 2024, quando il titolo era già formato.

Ne deriva l’inefficacia del diniego del 22 luglio 2024 ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, l. n. 241/1990. Il Collegio precisa che, per premesse, contenuto e dispositivo, quel provvedimento non è nemmeno astrattamente idoneo a valere come atto di secondo grado. Resta perciò salvo il potere di autotutela dell’amministrazione.

Le ulteriori censure, comprese quelle sulla disciplina paesaggistica puntuale del P.U.C. e sul difetto di istruttoria, restano assorbite. Il ricorso è accolto, con accertamento della formazione del silenzio sull’istanza del 14 dicembre 2023. Le spese sono compensate, perché la controversia è stata definita su una questione rilevata dal Collegio dagli atti di causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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