Ricorso fuori asse contro diniego edilizio senza piano di lottizzazione approvato (TAR Sicilia n. 3778 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella materia dei piani attuativi la competenza ad approvare il piano di lottizzazione spetta alla Giunta comunale, quando il piano è compatibile con lo strumento urbanistico vigente, e al Consiglio comunale quando comporta variante. Il dirigente che nega il permesso di costruire esercita la competenza normativamente riconosciutagli e non adotta alcun provvedimento sull’istanza di approvazione del piano di lottizzazione. Il ricorrente che impugni quel diniego dolendosi della mancata approvazione del piano propone un ricorso inammissibile, perché “fuori asse”: contesta un provvedimento mai adottato e l’annullamento del diniego del titolo edilizio non soddisfa il suo interesse, non essendo il titolo rilasciabile in difetto di piano e di convenzione urbanistica. Sono parimenti inammissibili per difetto di lesività le impugnazioni del parere contrario e della revoca del parere tecnico favorevole, atti endoprocedimentali.

Il Fatto

La società ricorrente presenta nel febbraio 2020 al Comune un’istanza di approvazione di un piano di lottizzazione su due particelle di sua proprietà. L’Ufficio tecnico comunale esprime nel settembre 2020 un parere favorevole in linea tecnica. Nel maggio 2023, non intervenuta alcuna determinazione conclusiva, la società sollecita l’esercizio dei poteri sostitutivi regionali previsti dalla normativa siciliana.

Nel luglio 2023 il Comune revoca il parere tecnico favorevole e comunica il parere contrario all’approvazione del progetto. Nell’agosto 2023 rigetta l’istanza, senza tenere conto delle osservazioni della società. La società impugna le tre note davanti al TAR Sicilia, sede di Catania, chiedendone l’annullamento e deducendo vizi di violazione di legge, incompetenza, difetto di istruttoria e violazione del legittimo affidamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., possibili profili di inammissibilità e li sottopone al contraddittorio delle parti in udienza. Preliminarmente dà atto di un deposito “intruso” nel fascicolo informatico, una memoria di costituzione di un diverso Comune relativa ad altra vicenda, che non viene esaminata ai fini della decisione.

Il nucleo argomentativo riguarda la qualificazione del provvedimento impugnato. La Corte osserva che il responsabile del Settore, con la nota dell’agosto 2023, non ha negato l’approvazione del piano ma ha negato il rilascio del permesso di costruire, fondando il diniego sull’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001 e sull’art. 5 della legge reg. Sic. n. 16/2016. Il dirigente ha quindi esercitato la competenza propria, senza il previo intervento dell’organo di governo comunale sull’istanza di lottizzazione.

La Corte richiama il criterio di riparto tra Giunta e Consiglio comunale in materia di piani attuativi, operante secondo il discrimine della compatibilità con lo strumento urbanistico vigente (TAR Sicilia, Palermo, sez. III, n. 1794 del 27 maggio 2024). Ribadisce poi che il piano di lottizzazione ha natura meramente programmatoria: solo dopo la stipula della convenzione di lottizzazione si perfeziona lo strumento attuativo e l’area riceve la disciplina che consente l’edificazione e il rilascio dei titoli edilizi (TAR Sicilia, Catania, sez. III, n. 1718 del 29 maggio 2025).

Da qui la conclusione: la società non ha contestato né l’inerzia dell’organo politico sull’approvazione del piano, né che il diniego dirigenziale non fosse preceduto da quel provvedimento. L’impugnazione è dunque inammissibile in parte qua, perché orientata verso un provvedimento inesistente e incapace di soddisfare l’interesse sostanziale. Parimenti inammissibili sono le impugnazioni del parere contrario e della revoca del parere tecnico, atti endoprocedimentali privi di attitudine lesiva.

Il ricorso è dichiarato inammissibile, con compensazione integrale delle spese in ragione dell’esito in rito e della natura interpretativa delle questioni. La Corte segnala espressamente la possibilità di azionare il rimedio avverso il silenzio dell’amministrazione ai sensi dell’art. 31 cod. proc. amm., non emergendo dagli atti alcun pronunciamento dell’organo competente sull’istanza di lottizzazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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