Contributi alle strutture sanitarie private e CCNL applicabile al calcolo degli incrementi (TAR Sardegna n. 4 del 13.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contributo regionale previsto dall’art. 5, comma 6, della L.R. 9 marzo 2022 n. 3 per la copertura degli oneri da incrementi contrattuali del personale delle strutture sanitarie non ospedaliere, la base di calcolo è costituita dal CCNL 2016/2018 con incremento 2020, sottoscritto da AIOP e ARIS, che ha unificato le tabelle stipendiali. È irrilevante che la struttura abbia continuato ad applicare il contratto scaduto del 2002/2006: l’incremento rimborsabile è quello derivante dal rinnovo effettivamente vigente, non dall’adeguamento tardivo a un contratto non più in vigore. Accertata la correttezza del calcolo dell’Azienda, le censure di natura procedimentale diventano irrilevanti, non essendo idonee a condurre a un esito diverso.
Il Fatto
La ricorrente, istituto religioso titolare di una RSA, ha impugnato la deliberazione con cui il Direttore Generale dell’ARES Sardegna ha concluso il procedimento di individuazione delle strutture private beneficiarie del contributo di cui all’art. 5, comma 6, della L.R. n. 3/2022 e ne ha quantificato l’importo. Nel caso concreto le è stato riconosciuto un contributo di € 93.774,32, a fronte della maggior somma di € 147.566,10 richiesta.
La struttura applicava ai propri dipendenti il contratto sottoscritto dall’ARIS e, secondo i propri calcoli, la differenza retributiva tra il 2019 e il 2022 ammontava a € 295.132,20, con diritto al rimborso del 50 per cento. L’ARES, invece, aveva utilizzato come base il solo stipendio tabellare del CCNL AIOP, riducendo l’importo. Di qui il ricorso, con censure di violazione di legge, difetto di motivazione e d’istruttoria, oltre a profili procedimentali.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale individua il nucleo della controversia nella contestazione, da parte della ricorrente, dell’utilizzo degli importi del CCNL AIOP/ARIS 2016/2018 come base di calcolo degli incrementi sostenuti nel 2022. La tesi della struttura è che l’ARES non avrebbe considerato l’applicazione, fino al rinnovo del 2020, del contratto ARIS del 2006.
L’argomento non convince. Gli incrementi per cui è causa derivano dal rinnovo del contratto collettivo nazionale 2016/2018, firmato da entrambe le associazioni nel 2020, che avrebbe dovuto essere applicato anche dalla Congregazione. Il contratto richiama lo stipendio tabellare annuo in vigore al momento del rinnovo, secondo l’art. 51 del contratto stesso, e le tabelle risultano unificate, senza distinzione tra minimi ARIS e AIOP.
Il Collegio precisa quindi che il contratto da considerare è quello del 2016/2018 con incremento 2020, e non quello del 2002/2006, che la ricorrente ha continuato ad applicare anche dopo l’entrata in vigore del nuovo CCNL. L’applicazione del contratto scaduto ha generato contenziosi conclusi con la vittoria dei lavoratori, che hanno rivendicato gli arretrati per il mancato adeguamento.
Alla luce degli atti, il calcolo della somma di € 93.774,32 risulta corretto. Una volta accertata la bontà della quantificazione, i residui profili di censura, di carattere procedimentale — dalla brevità del termine per le osservazioni alla chiusura ravvicinata del procedimento — sono irrilevanti, perché non idonei a mutare l’esito. Il ricorso è respinto; le spese sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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