Ordine di demolizione e vincolo a parcheggio: legittima la revoca dell’autorizzazione commerciale (TAR Sicilia n. 3816 del 18.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione adottato ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 è atto vincolato: non richiede una specifica valutazione dell’interesse pubblico concreto, né una comparazione con gli interessi privati sacrificati, né motivazione sull’attualità dell’interesse repressivo, non essendo configurabile alcun affidamento del privato alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il tempo non può legittimare. Il mutamento di destinazione d’uso di una veranda o di uno spazio accessorio in locale stabilmente destinato all’attività d’impresa integra nuova volumetria e incremento del carico urbanistico, con necessità del permesso di costruire, a prescindere dalla natura precaria delle strutture e dalla qualificazione civilistica di pertinenza. La revoca dell’autorizzazione commerciale fondata sull’accertata abusività dei locali è legittima, ma va graduata secondo il principio di proporzionalità, restando inibito l’esercizio dell’attività solo ove gli abusi non siano separabili dalle parti legittimamente realizzate.
Il Fatto
Una società proprietaria di un immobile adibito a ristorazione, e la conduttrice che vi esercita l’attività, impugnano davanti al TAR Sicilia l’ordine di demolizione emesso dal Comune per una pluralità di opere realizzate in difformità dai titoli edilizi: omissione degli adempimenti presso il Genio Civile per due autorizzazioni, destinazione a locale retro-cucina della veranda, realizzazione di deposito e celle frigorifero, mutamento d’uso dell’area vincolata a parcheggio, botole dei reflui all’interno della sala, sale ristorante non autorizzate e struttura in legno.
I ricorrenti deducono vizi di nullità per errata individuazione del destinatario, eccesso di potere per difetto di motivazione, intervenuta sanatoria giurisprudenziale, natura precaria delle strutture e legittimo affidamento. Un’impresa concorrente interviene ad opponendum. La conduttrice impugna inoltre il diniego di accertamento di conformità e la revoca dell’autorizzazione commerciale. Il Tribunale riunisce i tre giudizi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le istanze di rinvio, richiamando l’art. 73, primo comma-bis, c.p.a. e l’art. 34, secondo comma, c.p.a.: la successiva attività provvedimentale dell’Amministrazione resta estranea all’oggetto del processo. Quanto al dedotto “principio di risultato” dell’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023, il Tribunale ne esclude una lettura che consenta di superare le previsioni di legge, ribadendo il requisito della doppia conformità e il superamento della c.d. sanatoria giurisprudenziale.
Nel merito dell’ordine di demolizione, il Collegio qualifica l’atto come espressione di potere vincolato di vigilanza, richiamando l’art. 27, secondo comma, del d.p.R. n. 380/2001. La scala in muratura e l’apertura nel solaio costituiscono modifica strutturale, con necessari adempimenti presso il Genio Civile in zona sismica ex art. 93 del d.p.R. n. 380/2001. Quanto alla veranda, la trasformazione in locale integrato all’immobile e stabilmente destinato all’attività determina nuovo volume e incremento del carico urbanistico, con necessità del permesso di costruire.
Identica conclusione vale per la porzione dell’area vincolata a parcheggio adibita a sala, per la sala non autorizzata e per l’area scoperta destinata a ristorazione. La concessione demaniale sulla particella interessata e la previsione dell’art. 20 della legge regionale n. 4/2003 sono ritenute irrilevanti, perché non autorizzano l’intervento sotto il profilo urbanistico-edilizio comunale.
L’impugnazione dell’ingiunzione di pagamento ex art. 31 del d.p.R. n. 380/2001 è accolta, perché il Comune non ha mai adottato un formale accertamento dell’inottemperanza, essendo il verbale di constatazione atto endoprocedimentale. Il diniego di sanatoria è respinto: in zona A le opere determinano nuovo volume e carico urbanistico incompatibili.
Sulla revoca dell’autorizzazione commerciale, il Collegio afferma la legittimità del provvedimento fondato sull’abusività dei locali, ma applica il principio di proporzionalità: l’inibizione integrale è ammessa solo perché l’abuso sull’area vincolata a parcheggio, dotazione dovuta per legge, spiega influenza sull’intero immobile.
Nota della Redazione
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