SCIA edilizia non perfezionata per carenza del nulla-osta soprintendenza (TAR Sicilia n. 65 del 11.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La segnalazione certificata di inizio attività in materia edilizia non si perfeziona quando sia carente della documentazione essenziale prescritta, tra cui il nulla-osta della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali richiesto per gli immobili vincolati. In tale ipotesi il termine per l’esercizio del potere inibitorio del Comune non decorre, perché il titolo abilitativo non si è formato, con la conseguenza che l’Amministrazione può legittimamente adottare i provvedimenti repressivi, ivi compreso l’ordine di demolizione. Il nulla-osta soprintendizio intervenuto in epoca successiva alla presentazione della segnalazione non opera retroattivamente e non sana il difetto originario. Resta salva la possibilità per il privato di conseguire un titolo autonomo mediante nuova istanza.
Il Fatto
I ricorrenti, comproprietari di un immobile sito nel centro storico, dopo il crollo accidentale di porzioni murarie presentavano una segnalazione certificata di inizio attività avente ad oggetto la realizzazione di un garage interrato, la ricostruzione dei muri di prospetto e il ripristino di un ballatoio. Alla segnalazione allegavano il parere della Soprintendenza reso nel 2019.
Il Comune, ritenendo la segnalazione carente del prescritto assenso soprintendizio, ne inibiva l’efficacia e, all’esito di sopralluogo e di contraddittorio procedimentale, ingiungeva la demolizione delle opere. I proprietari impugnavano l’ordine e gli atti presupposti davanti al TAR Sicilia, sostenendo che il titolo si fosse comunque formato per decorso del termine e che il Comune potesse agire solo in autotutela.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la sequenza dei provvedimenti soprintendizi. Il nulla-osta del 2015 era stato di fatto superato dal provvedimento del 2016, che aveva accertato opere in totale difformità, irrogato sanzione pecuniaria e imposto la riduzione in pristino. Il parere del 2019, a sua volta, si limita a confermare il ripristino dei luoghi finalizzato alla ricostruzione dell’edificio, senza autorizzare gli interventi oggetto della segnalazione.
La Corte distingue nettamente i titoli: l’atto del 2020 si esprime sulla realizzazione del garage interrato e sulla riedificazione dei muri crollati, mentre il precedente provvedimento riguardava il ripristino rispetto alle opere abusive. Ne trae la conseguenza che, alla data di presentazione della segnalazione, l’assenso della Soprintendenza non era ancora stato prestato.
Da qui il principio centrale: la segnalazione certificata di inizio attività non si è perfezionata per assenza del provvedimento soprintendizio. Il nulla-osta successivo non produce effetti retroattivi e non vale a sanare il difetto genetico della segnalazione. Il termine per l’intervento comunale, pertanto, non era mai iniziato a decorrere, con la conseguente legittimità dei provvedimenti repressivi.
Il Collegio precisa che la qualificazione del parere del 2019 come atto non meramente confermativo non muta l’esito, perché quel provvedimento confermava la precedente decisione sul ripristino. Assorbito ogni ulteriore motivo, il ricorso è rigettato. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.