Contributo unificato e soccombenza nel giudizio di ottemperanza (Cons. Stato n. 2336 del 19.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza assicura l’esecuzione integrale del giudicato e investe anche il regime delle spese di lite, nel quale rientra il contributo unificato. L’obbligo di esecuzione posto dall’art. 112, comma 1, cod. proc. amm. grava non solo sulla pubblica amministrazione ma anche sul privato tenuto al pagamento. Il rimborso del contributo unificato segue, senza margini di discrezionalità, le regole della soccombenza e dell’anticipazione, ed è dovuto dalla parte soccombente anche quando le spese siano state compensate. Nel caso di rigetto dell’impugnazione principale del concorrente non aggiudicatario e di improcedibilità dell’impugnazione incidentale dell’aggiudicatario, la soccombenza è in capo al ricorrente principale, che va condannato al rimborso del contributo versato per l’incidentale. Non occorre alcuna verifica di soccombenza virtuale.

Il Fatto

Una società risultava aggiudicataria di un appalto di manutenzione per conto di una società di trasporto pubblico. La seconda classificata impugnava l’aggiudicazione e la aggiudicataria partecipava al giudizio di primo e di secondo grado come controinteressata, proponendo appello incidentale dichiarato improcedibile per effetto del rigetto dell’appello principale.

La aggiudicataria chiedeva alla seconda classificata il rimborso del contributo unificato versato per l’incidentale, senza ottenere riscontro. Proponeva quindi ricorso per ottemperanza davanti al Consiglio di Stato per l’esatta esecuzione della sentenza di appello. La controinteressata eccepiva l’inammissibilità del rimedio, perché rivolto a imporre un facere a un soggetto privato privo di poteri pubblicistici, e nel merito invocava la compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’eccezione di inammissibilità. Il giudizio di ottemperanza riguarda l’esecuzione corretta e integrale della sentenza e si estende al regime delle spese, tra le cui voci rientra il contributo unificato ai sensi dell’art. 9 del d.P.R. n. 115/2002. Il regime delle spese segue la soccombenza e prescinde dalla qualità, pubblica o privata, del soggetto tenuto al rimborso: l’art. 112, comma 1, cod. proc. amm. impone l’esecuzione dei provvedimenti del giudice amministrativo alla pubblica amministrazione e alle altre parti.

Nel merito la Corte richiama un indirizzo consolidato. Secondo Cons. Stato, sez. V, n. 2786 del 2025, il rimborso del contributo unificato segue la regolamentazione delle spese processuali senza alcun margine di discrezionalità, perché è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente all’esito complessivo della lite, anche se le spese sono compensate. Nel caso di rigetto del ricorso principale del concorrente non aggiudicatario e di improcedibilità del ricorso incidentale dell’aggiudicatario, la soccombenza dell’intero giudizio è in capo al ricorrente principale.

La Corte richiama anche Cons. Stato, sez. V, n. 8436 del 2024: l’improcedibilità dell’incidentale, conseguente al rigetto del principale, non comporta soccombenza del ricorrente incidentale, né richiede il ricorso al criterio della soccombenza virtuale. La decisione in rito assorbe ogni possibile decisione di merito.

Da qui la duplice regola ricavata: la soccombenza è in capo al ricorrente principale; il rimborso del contributo unificato va disposto a favore del vincitore sostanziale anche in caso di compensazione delle spese. Il ricorso in ottemperanza è quindi accolto, con condanna della controinteressata a rifondere il contributo entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione.

All’importo di euro novemila si aggiungono interessi legali e rivalutazione monetaria dalla pubblicazione della sentenza n. 5028 del 2024 fino all’effettivo soddisfo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro duemila, oltre IVA e CPA.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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