Estinzione reato e giudizio inaffidabilità per divieto detenzione armi (Cons. Stato n. 2337 del 19.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’estinzione del reato per intervenuta oblazione non priva di rilevanza il fatto storico ai fini del giudizio di inaffidabilità che legittima la revoca del divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti. L’amministrazione può desumere dal fatto contestato, anche se penalmente estinto, gli elementi idonei a supportare l’autonomo apprezzamento rimesso all’autorità di pubblica sicurezza. Il provvedimento ex art. 39 TULPS non ha natura sanzionatoria o punitiva, ma cautelare, e si fonda su considerazioni probabilistiche circa la prevedibilità dell’abuso. Non è necessario un giudizio di pericolosità sociale né un comprovato abuso nell’uso delle armi, essendo sufficienti fatti o episodi anche privi di rilievo penale, purché l’apprezzamento sia razionale e congruamente motivato. Il sindacato del giudice amministrativo resta circoscritto all’irrazionalità o arbitrarietà della valutazione.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto al Prefetto di Genova la revoca del precedente divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente. L’istanza veniva respinta con provvedimento dell’8.3.2023, fondato sulla mancata regolarizzazione della detenzione di un fucile acquistato da terzi e sulla conseguente segnalazione all’autorità giudiziaria per detenzione abusiva di armi.

Il TAR Liguria, con la sentenza n. 199/2024, respingeva il ricorso, ritenendo il provvedimento immune da profili di irragionevolezza: l’estinzione del reato per oblazione non impedisce di desumere dal fatto l’inaffidabilità del soggetto ai fini della decisione sulla revoca. Il ricorrente appella, riproponendo le censure di violazione degli artt. 3 e 21-quinquies della legge n. 241/1990 e degli artt. 10, 11, 39 e 43 del TULPS, oltre all’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato affronta la questione centrale: se l’estinzione del reato determini un automatismo nel diniego di revoca o, al contrario, imponga una valutazione attuale degli elementi sopravvenuti. L’appellante sosteneva che il lungo tempo decorso, la pretesa tenuità della condotta e l’esito del procedimento penale dovessero essere oggetto di esame ex novo, pena una preclusione perpetua in contrasto con il principio rieducativo di cui all’art. 27 Cost.

La Corte ritiene la doglianza non condivisibile. La motivazione del provvedimento è sufficiente, perché dà conto delle plurime ragioni del giudizio di inaffidabilità: le rassicurazioni fornite al precedente proprietario del fucile circa l’avvenuta regolarizzazione; il perdurare del possesso dell’arma non denunciata per molti mesi; il trasporto non autorizzato presso la propria abitazione; l’inescusabilità del comportamento alla luce dell’esperienza in materia di armi dell’interessato.

Il Collegio richiama il consolidato orientamento sulla discrezionalità amministrativa in materia. Non esiste una posizione di diritto soggettivo assoluto all’ottenimento e alla conservazione del permesso, in deroga al divieto di cui all’art. 699 cod. pen. e all’art. 4, comma 1, legge n. 110/1970 (Corte cost. n. 440 del 1993; Cons. Stato n. 2974 del 2018; n. 3502 del 2018). Ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del TULPS, l’amministrazione può fondare il giudizio di non affidabilità su situazioni non ascrivibili alla buona condotta, senza necessità di pericolosità sociale o abuso comprovato (Cons. Stato n. 2987 del 2014; n. 4121 del 2014; n. 107 del 2017).

La natura cautelare del provvedimento, volta a prevenire abusi a tutela dell’incolumità, consente di valorizzare fatti isolati ma significativi (Cons. Stato n. 5398/2014) e vicende prive di rilievo penale. Quanto all’omessa comunicazione del trasferimento dell’arma, la giurisprudenza ne afferma l’autonoma sufficienza a sostenere il divieto ex art. 39 TULPS (Cons. Stato nn. 4621/2018 e 4334/2017).

Da qui la reiezione dei rilievi sul carattere non attuale e isolato delle condotte. L’estinzione del reato per oblazione non priva di rilevanza il comportamento non diligente posto a fondamento del diniego di revoca. L’appello è respinto, con conferma della sentenza impugnata e compensazione delle spese del grado per la specificità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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