Sospensione licenza ex art 100 TULPS e sopravvenuta carenza di interesse (TAR Sardegna n. 228 del 28.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di sospensione della licenza adottato ex art. 100 del TULPS che sia stato privato di efficacia dalla tutela cautelare e che abbia esaurito i propri effetti per il sopravvenuto mutamento della situazione di fatto non è più idoneo a determinare una lesione attuale della sfera giuridica del ricorrente. Ne consegue la sopravvenuta carenza di interesse e la declaratoria di improcedibilità del ricorso. La verifica dell’interesse alla decisione di merito costituisce condizione dell’azione e prevale sull’esame delle censure di legittimità, quando la controversia abbia perso ogni attualità. La particolarità della vicenda concreta può giustificare la compensazione delle spese.
Il Fatto
La ricorrente, società titolare di un chiosco bar sul lungomare, ha impugnato il decreto con cui la Questura ha disposto la sospensione per sette giorni della licenza, ritenendo l’esercizio teatro di situazioni lesive dell’ordine pubblico. Il provvedimento richiamava la presenza di numerose persone sulla sede stradale in occasione di serate musicali con dj, con ostacolo al transito veicolare.
La società ha dedotto eccesso di potere per carenza di istruttoria, falsità del presupposto, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità, contestando l’idoneità dei fatti a fondare la misura. Il Ministero dell’Interno ha resistito chiedendo il rigetto. In sede cautelare il provvedimento è stato prima sospeso in via presidenziale e poi con ordinanza collegiale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il provvedimento impugnato va ormai considerato improduttivo di effetti giuridici rilevanti e, perciò, non più idoneo a determinare una perdurante e attuale lesione della sfera giuridica della ricorrente.
La decisione si fonda su due ordini di considerazioni. Anzitutto, la sospensione dell’efficacia del provvedimento è stata disposta tempestivamente sin dal decreto cautelare presidenziale e poi confermata in sede collegiale. In secondo luogo, la perdita di efficacia risulta ulteriormente suffragata dall’ordinanza comunale di chiusura al traffico veicolare, che ha reso la zona pedonale per il periodo estivo.
La Corte valorizza il rilievo, già espresso in sede cautelare, secondo cui gli episodi posti a fondamento del decreto non apparivano tali da giustificare, sul piano della necessaria proporzionalità, la sussistenza del requisito del pericolo per l’ordine pubblico. Tuttavia, la definizione della controversia non passa dall’esame nel merito delle censure, ma dalla constatazione del venir meno dell’interesse a una pronuncia di annullamento.
Il Collegio ritiene pertanto di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso, disponendo la compensazione delle spese del giudizio in ragione della particolarità della vicenda concreta che ha dato origine alla controversia. La sentenza è dichiarata eseguita dall’autorità amministrativa, con contestuale ordine di oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.