Contributo unificato rimborsabile dal soccombente anche in caso di compensazione delle spese (Cons. Stato n. 9533 del 27.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis, d.P.R. n. 115/2002, l’importo del contributo unificato va posto a carico della parte soccombente anche quando il giudice abbia disposto la compensazione delle spese di giudizio. L’obbligazione di pagamento è determinata ex lege nel suo ammontare e grava in ogni caso sul soccombente, essendo sottratta alla potestà del giudice sia quanto alla possibilità di compensarla sia quanto alla determinazione della somma. Ne deriva che il rimborso in favore della parte vittoriosa che ha corrisposto il contributo non richiede, ai fini dell’ottemperanza, una specifica statuizione nella sentenza che ha deciso la causa. L’obbligo opera anche quando il soccombente sia stato esonerato dal corrispondere le spese di lite per effetto della compensazione.

Il Fatto

La ricorrente aveva partecipato a una gara indetta da un Comune per l’affidamento di un appalto integrato, risultando aggiudicataria. Una società cooperativa impugnò l’aggiudicazione dinanzi al TAR Campania; la ricorrente si difese e propose ricorso incidentale avverso la mancata esclusione della cooperativa, versando il contributo unificato di € 6.000,00. Il TAR accolse il ricorso principale e respinse quello incidentale.

La società propose appello, versando un ulteriore contributo di € 9.000,00. Il Cons. Stato, con sentenza n. 7849/2021, accolse parzialmente l’appello, ritenendo fondato il ricorso incidentale e rigettando la contestazione dell’accoglimento del ricorso principale. Compensate le spese, la società notificò la sentenza al Comune, che non rimborsò i contributi neppure dopo diffida. Di qui il ricorso per ottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 13, comma 6 bis, d.P.R. n. 115/2002 e ne ricava che l’importo del contributo unificato è posto a carico del soccombente in via autonoma rispetto alla regolazione delle spese. L’obbligazione nasce direttamente dalla legge, con importo predeterminato, e non dipende da alcuna pronuncia del giudice.

La compensazione delle spese non incide su questo obbligo. Il soccombente resta tenuto al rimborso anche quando sia stato esonerato dal corrispondere le spese di lite alla controparte vittoriosa. La compensazione opera sul diverso piano delle spese processuali, non su quello del contributo unificato, che rimane sottratto alla disponibilità delle parti e del giudice.

Da ciò discende la conseguenzaprocessuale decisiva: l’obbligo di rimborso non necessita, ai fini dell’ottemperanza, di una specifica statuizione inserita nella sentenza che ha deciso la causa. Il titolo esecutivo è la legge, non il capo sulle spese. Il Collegio richiama sul punto il precedente di Cons. Stato sez. V, 12 agosto 2024, n. 7090.

Nel caso concreto il Comune è pertanto tenuto a rimborsare i contributi versati dalla ricorrente in primo grado e in appello, a nulla rilevando la disposta compensazione. Il Collegio richiama anche il precedente di questa Sezione n. 3517/2020, invocato dalla difesa della ricorrente.

Il ricorso è quindi accolto. Il Comune deve provvedere nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione; in caso di ulteriore inerzia è nominato commissario ad acta il Prefetto di Caserta o un funzionario da lui delegato, con compenso a carico dell’amministrazione. Il Collegio esclude invece l’applicazione delle astreintes ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., per la controvertibilità della materia, richiamando Cons. Stato, Sez. V, 4 giugno 2020, n. 3517. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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