Piano cave sopravvenuto non impugnato rende improcedibile il ricorso (Cons. Stato n. 9535 del 27.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’approvazione, non impugnata, di una variante al piano cave che inserisce un ambito estrattivo avente carattere alternativo a quello richiesto dal privato ridefinisce l’assetto degli interessi e supera la precedente delibera di approvazione del piano. Ne consegue l’improcedibilità del ricorso avverso la variante anteriore per sopravvenuta carenza di interesse. Il privato che intenda difendere l’interesse all’utilizzo di un ambito determinato deve opporsi alla nuova variante che ne prevede uno diverso; una volta scelto di non contestarla, non può aspirare a conseguire entrambi gli ambiti. I provvedimenti sopravvenuti non impugnati si consolidano e superano i precedenti, in applicazione dei principi generali sul termine di decadenza dell’azione.
Il Fatto
Una società estrattiva ha impugnato davanti al TAR Lombardia la delibera della Provincia di Pavia di adozione del piano cave e il parere positivo di VAS, dolendosi del mancato inserimento di un ambito estrattivo prossimo al proprio sito produttivo. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la delibera del Consiglio regionale di approvazione del piano, lamentando il difetto di motivazione rispetto al parere favorevole del Comitato tecnico regionale e alla proposta della Giunta.
Il TAR ha accolto il ricorso limitandosi alla delibera regionale di approvazione, in relazione al dedotto vizio di motivazione, e ha respinto le eccezioni di improcedibilità fondate sulla sopravvenuta variante del 2021, che aveva inserito un diverso ambito estrattivo richiesto dalla società in via alternativa. La società e la Regione hanno proposto distinti appelli avverso la medesima sentenza.
La Motivazione della Corte
Riuniti i gravami ai sensi dell’art. 96, comma 1, c.p.a., il Collegio ha dato priorità all’esame dell’appello regionale in applicazione del principio della ragione più liquida e di economia della motivazione, richiamando l’Ad. Plen. n. 5 del 2015.
Il nodo centrale riguarda la sopravvenuta variante approvata dal Consiglio regionale nel 2021, che ha previsto un nuovo ambito estrattivo in altro Comune per un volume superiore rispetto a quello richiesto. Il TAR aveva ritenuto persistente l’interesse al ricorso pur riconoscendo il carattere alternativo dei due siti, rimettendo alla fase esecutiva il coordinamento tra gli ambiti.
La Sezione ha ritenuto fondato l’appello regionale. Dagli atti istruttori emerge che il nuovo ambito costituisce una ipotesi alternativa al sito originariamente richiesto, e non cumulativa. L’approvazione della variante del 2021 ha quindi ridefinito il quadro degli interessi e superato la precedente delibera di approvazione del piano, annullata in parte qua dal TAR. Nessuna norma impone alla Regione di annullare una variante non impugnata come effetto dell’annullamento parziale del piano anteriore: la regola generale è che il nuovo piano non impugnato rende improcedibile il ricorso avverso il precedente.
La società, non avendo contestato la variante che prevedeva l’ambito diverso e meno favorevole, ha perso la possibilità di ottenere quello originario in sede esecutiva, secondo il principio electa una via non datur recursus ad alteram. Il TAR ha riconosciuto il carattere alternativo delle localizzazioni senza trarne la necessaria conseguenza processuale.
Il Collegio ha inoltre ritenuto fondati gli ulteriori motivi regionali sul difetto di motivazione, escludendo il vizio: la scelta consiliare trova giustificazione nelle criticità ambientali e paesaggistiche rappresentate in sede istruttoria e confermate dalla VAS, in una logica di motivazione sostanziale desunta dall’intera sequenza procedimentale. È stata accolta anche l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Provincia, non essendo stata annullata la delibera provinciale di adozione.
Nota della Redazione
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