Atto endoprocedimentale di controdeduzione alle osservazioni non impugnabile autonomamente (TAR Sicilia n. 2676 del 16.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le deliberazioni con cui il Comune controdeduce alle osservazioni presentate avverso una variante generale del piano regolatore generale, adottata ai sensi della L.R. Sicilia n. 71/1978, costituiscono atti endoprocedimentali privi di contenuto provvedimentale e di efficacia immediatamente lesiva, e non sono pertanto autonomamente impugnabili. I termini decadenziali di cui agli artt. 29 e 41 cod. proc. amm. decorrono solo a fronte di un provvedimento amministrativo, e dunque dalla approvazione finale della variante da parte della Regione. Il decreto assessoriale di approvazione, anche ove recepisca pedissequamente le controdeduzioni comunali, non è atto meramente confermativo, per l’alterità soggettiva fra Comune e Assessorato regionale: le censure restano perciò riproponibili avverso di esso senza ostacoli.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di mappali ricompresi in un comparto classificato dalla variante come zona ARSmart, avevano presentato osservazioni avverso la revisione generale del PRG adottata dal Comune. Con una successiva deliberazione consiliare il Comune, senza entrare nel merito delle singole osservazioni, aveva preso atto della proposta del progettista della variante e l’aveva trasmessa all’Assessorato regionale.
I proprietari hanno impugnato tale deliberazione insieme agli atti presupposti, riconoscendo essi stessi che l’atto non era immediatamente lesivo, ma dichiarandosi costretti al ricorso per non incorrere in decadenze. Il Comune si è costituito senza eccepire l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta preliminarmente l’istanza di rinvio dell’udienza per impedimento del difensore, impegnato in altra sede. Richiamando il comma 1-bis dell’art. 73 cod. proc. amm., il TAR osserva che il differimento è consentito solo per casi eccezionali, diversi dalla libera scelta del patrocinatore di partecipare ad altra udienza nella stessa data. Il principio consolidato richiede che l’impedimento si riferisca all’impossibilità di sostituzione mediante delega: diversamente emerge solo un problema di organizzazione professionale, non rilevante ai fini del differimento.
Nel merito, il Tribunale rileva che la mancata impugnazione di un atto endoprocedimentale non può determinare decadenze di sorta. Queste maturano, a mente degli artt. 29 e 41 cod. proc. amm., solo a fronte di un provvedimento amministrativo e non di un mero atto amministrativo. Poiché il procedimento di pianificazione segue la L.R. n. 71/1978, l’onere impugnatorio sorge soltanto dinanzi alla delibera regionale di approvazione finale.
Il Collegio sviluppa il ragionamento in termini sostanziali: o le controdeduzioni comunali saranno recepite nel decreto assessoriale, e allora le censure andranno riproposte avverso quest’ultimo; oppure il decreto disporrà in difformità, e potrà essere censurato con riguardo alle proprie statuizioni. In nessun caso i ricorrenti devono temere ostacoli alla reiterazione delle doglianze.
Il TAR esclude che il decreto assessoriale possa qualificarsi come atto meramente confermativo, anche a fronte di identità contenutistica, per l’irriducibile alterità fra i soggetti pubblici che hanno manifestato la medesima opinione nell’ambito di un procedimento complesso a più fasi. Per gli altri atti impugnati la carenza di lesività è ancora più marcata.
Quanto alla deliberazione di adozione della variante, pur astrattamente idonea a consentire misure di salvaguardia, il ricorso si incentra unicamente sulla critica alle controdeduzioni, senza indicare i motivi specifici richiesti dall’art. 40, comma 1, lett. d), cod. proc. amm. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e ripartizione in quote con vincolo di solidarietà.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.