La priorità per potenza non sospende i termini perentori della VIA (TAR Molise n. 255 del 16.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
I criteri di priorità fissati dall’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 per i progetti attuativi del PNIEC non sospendono né derogano ai termini del procedimento di VIA. Il comma 7 dell’art. 25 del medesimo T.U.A. qualifica espressamente perentori tutti i termini della procedura, anche per i progetti di competenza della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC. L’assenza di una predeterminazione normativa della soglia di potenza non consente di ricavare dai criteri di priorità un effetto sospensivo ex lege. Il ritardo giustificato dall’elevato numero di procedimenti pendenti integra una mera questione organizzativa interna, che non può ridondare a danno del privato istante. Accertato il silenzio, il giudice ordina l’attivazione del potere sostitutivo di cui all’art. 25, comma 2-quater.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato nel 2023, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, istanza di VIA per un impianto eolico di 31,5 MW da realizzarsi in tre comuni molisani. L’istanza è stata dichiarata procedibile e la documentazione pubblicata, con avvio della consultazione pubblica.

Il procedimento è rimasto fermo alla fase istruttoria dinanzi alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC. La società ha sollecitato nel novembre 2024 l’attivazione dei poteri sostitutivi, senza esito. Ha quindi proposto ricorso per l’accertamento del silenzio-inadempimento ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., chiedendo la condanna a provvedere e la nomina di un commissario ad acta. Le Amministrazioni intimate hanno eccepito l’irricevibilità del ricorso e il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Cultura.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge le eccezioni preliminari. Quanto alla tardività, poiché l’ultima pubblicazione è avvenuta il 20 dicembre 2023, il procedimento doveva concludersi entro 160 giorni, e il ricorso notificato il 24 marzo 2025 rientra nel termine annuale. Quanto al Ministero della Cultura, la natura pluristrutturata del provvedimento di VIA, adottato previo concerto, impone di convenire in giudizio tutte le Amministrazioni titolari del potere decisionale, come già affermato da Cons. Stato, Sez. VI, n. 4245 del 2002 e da TAR Molise n. 175 del 2024.

Nel merito, la difesa erariale sosteneva che, per i progetti di competenza della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, i criteri di priorità dell’art. 8, comma 1, del T.U.A. comporterebbero la postergazione dei progetti di minore potenza e dunque l’insussistenza di un termine perentorio. Il Collegio ritiene l’argomento non superabile alla luce del chiaro tenore dell’art. 25, comma 7, che qualifica perentori tutti i termini della procedura.

I criteri di priorità non hanno capacità derogatoria. Manca una norma, anche regolamentare, che individui con chiarezza le soglie di potenza idonee a fondare la priorità: come osservato da TAR Campania-Napoli n. 2204 del 2024, alcuna preferenza risulta predefinita. Nel silenzio della legge non è predicabile alcun effetto sospensivo, che condurrebbe a conseguenze assurde e lascerebbe procedimenti rilevanti privi di regolamentazione di durata.

Il Collegio richiama inoltre TAR Lazio, Sez. III, n. 668 del 2025: la priorità per potenza non legittima il mancato rispetto del termine, altrimenti si perverrebbe a una interpretatio abrogans delle previsioni sui termini. L’elevato numero di procedimenti pendenti resta questione organizzativa interna.

Accertato che il procedimento era ancora alla fase preistruttoria e che nessun atto di sospensione era stato adottato, il ricorso è fondato. Il Collegio ordina al MASE, nella persona del Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile, di attivare il potere sostitutivo ex art. 25, comma 2-quater: acquisizione del parere ISPRA entro trenta giorni e adozione dello schema di provvedimento entro i successivi trenta. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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