Diniego edilizio e opere abusive irrilevanti rispetto al progetto di demolizione (TAR Puglia n. 1605 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di permesso di costruire e l’archiviazione della pratica paesaggistica non possono fondarsi sul rilievo di opere eseguite in assenza di titolo quando il progetto presentato prevede la demolizione integrale dell’edificio esistente e la sua ricostruzione. In tal caso la motivazione è contraddittoria, perché l’esecuzione del progetto comporterebbe comunque la rimozione delle opere contestate. L’amministrazione deve valutare in concreto l’assentibilità dell’edificio come risultante dal progetto, non potendo giustificare il mancato esame della proposta con il solo rilievo di interventi minori inidonei ad alterare la consistenza dell’immobile. Resta fermo il potere-dovere del Comune di contestare l’abusività delle opere nelle ordinarie funzioni di vigilanza edilizia, ma tale rilievo non può precludere l’esame dell’istanza.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto al Comune di Brindisi il rilascio dei titoli necessari per un progetto di ristrutturazione edilizia mediante demolizione, ricostruzione e diversa localizzazione di un fabbricato rurale sito in zona soggetta a tutela paesaggistica. Dopo la comunicazione ex art. 10-bis l. n. 241/1990, ha presentato un nuovo progetto modificato secondo i rilievi dell’amministrazione.
Il Settore Ambiente e Paesaggio, rilevati interventi edilizi eseguiti in assenza di titolo, ha disposto l’archiviazione della pratica paesaggistica. Il ricorrente ha impugnato tale atto e, con motivi aggiunti, il successivo diniego definitivo del permesso di costruire, chiedendo anche il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di improcedibilità (recte inammissibilità) sollevata dal Comune, secondo cui il ricorso avrebbe dovuto colpire i pareri paesaggistici resi sull’originaria versione del progetto. L’eccezione è infondata: i pareri hanno natura endoprocedimentale, sono stati superati dalla presentazione del nuovo progetto e non costituiscono l’effettiva motivazione del rigetto.
Nel merito il Tribunale ritiene assorbenti le censure sulla contraddittorietà delle ragioni ostative rispetto alla natura del progetto. L’intervento proposto prevedeva la completa demolizione dell’edificio e la ricostruzione, cosicché la sua esecuzione avrebbe comportato la rimozione delle opere la cui illegittima realizzazione era stata rilevata.
Le ragioni del diniego non risultano pertanto coerenti con l’istanza: in un intervento di ristrutturazione mediante demolizione l’amministrazione avrebbe dovuto vagliare l’assentibilità dell’edificio come risultante dal progetto, non potendo giustificare il mancato esame in concreto sulla base del solo rilievo di interventi minori, inidonei ad alterare la consistenza dell’immobile.
A prescindere dalla necessità o meno di un titolo abilitativo — profilo contestato tra le parti — gli interventi non hanno determinato alcuna alterazione sostanziale dell’edificio preesistente e non erano tali da incidere sulle valutazioni relative al progetto. Resta fermo il potere del Comune di contestare l’abusività delle opere in sede di vigilanza edilizia.
Il ricorso e i motivi aggiunti sono accolti, con annullamento della nota di archiviazione e del provvedimento di diniego, fatto salvo il potere-dovere di riesame dell’istanza. È invece rigettata la domanda risarcitoria, per il concorso di un fatto imputabile al ricorrente e per il difetto di allegazione e dimostrazione del danno. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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