Controinteressato nel concorso: serve il pregiudizio effettivo (TAR Lazio n. 15398 del 29.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei concorsi pubblici la qualità di controinteressato in senso tecnico presuppone un interesse legittimo omologo e speculare a quello del ricorrente, destinato a ricevere pregiudizio dall’eventuale accoglimento del gravame. Tale pregiudizio deve essere effettivo: non basta la partecipazione alla procedura né l’inserimento nella graduatoria degli idonei. Il ricorso avverso la graduatoria concorsuale, ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., deve essere notificato ad almeno uno dei candidati che dall’accoglimento subirebbero un pregiudizio, per essere sopravanzati o privati dell’utilità finale. La notifica a un soggetto che, per punteggio, non potrebbe in alcun caso essere pregiudicato non instaura ritualmente il contraddittorio e determina l’inammissibilità del ricorso.

Il Fatto

Con bando dell’11 luglio 2025 l’Agenzia delle Entrate ha avviato una selezione per 2.700 funzionari giuridico-tributari, con unica prova scritta di 75 quesiti a risposta multipla e soglia di idoneità fissata a 21/30. Il ricorrente, già in servizio presso la sede di Roma, ha scelto i 165 posti della Regione Puglia e ha conseguito 20/30, risultando non idoneo e non inserito nella graduatoria pubblicata il 27.11.2025.

Ha quindi impugnato la graduatoria e gli atti presupposti, deducendo l’ambiguità dei quesiti nn. 30, 32 e 46 e la mancata pubblicazione delle graduatorie complete dei titoli di preferenza e riserva. Il ricorso è stato notificato a una sola candidata, indicata come controinteressata per aver superato la prova con 23 punti. L’Amministrazione ha eccepito l’incompetenza territoriale e, nel merito, l’infondatezza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di incompetenza territoriale. L’art. 13 cod. proc. amm. individua il foro nella sede dell’ente che ha emanato l’atto, criterio sostituito da quello dell’efficacia spaziale quando questa si esaurisca in un ambito locale, secondo la logica di complementarietà recepita dall’Adunanza Plenaria n. 13 del 2021. Nel caso concreto, tuttavia, opera il terzo comma della stessa disposizione: la procedura è stata adottata con unico bando nazionale, l’unica prova si è svolta per tutti dal 29 al 31.10.2025 con questionari e griglie comuni e il punto 7.5 del bando consente la formazione di una graduatoria unica nazionale, che fa cessare l’efficacia di quelle regionali. La selezione è dunque accentrata e produce effetti comuni su tutto il territorio, con rischio di contrasto di giudicati.

Nel merito il ricorso è inammissibile per mancata notificazione ad almeno un controinteressato effettivo. La candidata evocata, con 23 punti, non assume tale veste. Il Collegio richiama i criteri consolidati — elemento formale della menzione o facile individuabilità nel provvedimento e elemento sostanziale dell’interesse qualificato al mantenimento degli effetti dell’atto — come precisati da Cons. Stato, Sez. IV, n. 360 del 2015, da Cons. Stato, Sez. IV, n. 594 del 2016 e da Cons. Stato, Sez. VI, n. 4606 del 2017.

Il Tribunale ragiona sulla misura del pregiudizio. Anche accedendo alla tesi del ricorrente — cancellazione della penalità di -0,1 per risposta errata e attribuzione di +0,4 per ciascun quesito contestato — il punteggio finale sarebbe di 21,5 punti. La candidata con 23 punti non sarebbe quindi sopravanzata, né privata dell’utilità finale. Il pregiudizio rilevante sarebbe potuto derivare, in primis, dall’essere superata dal ricorrente ovvero, per l’ultimo dei vincitori, dalla perdita del posto ambito.

Il Collegio sottolinea che la rituale instaurazione del contraddittorio nel termine di decadenza dell’art. 41 cod. proc. amm. compete esclusivamente alla parte che si rivolge al Tribunale. Il ricorrente non ha chiarito in quale modo la candidata avrebbe subito pregiudizio dall’accoglimento. Il gravame è pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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