Annullamento parziale della cartella e prescrizione del prelievo latte (Cons. Stato n. 271 del 13.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, chiamato a decidere sull’impugnazione di una cartella di pagamento, non può annullarla integralmente quando l’illegittimità riguardi solo alcune partite di ruolo, dovendo annullamento parziale limitarsi alla porzione di credito incisa dagli annullamenti giudiziali degli atti presupposti. Il prelievo supplementare sulle quote latte non costituisce prestazione periodica, con la conseguenza che il credito è soggetto alla prescrizione decennale e non a quella breve di cui all’art. 2948 cod. civ. né al termine del Reg. (CE) n. 2988/1995, applicabile alle sole irregolarità lesive degli interessi finanziari dell’Unione. Il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio anche in appello e i documenti che lo attestano sono sempre ammissibili, senza i limiti dell’art. 104 c.p.a., ma non provano l’interruzione della prescrizione quando l’amministrazione creditrice non fu parte di quel giudizio.

Il Fatto

Le agenzie appellanti chiedono la riforma della sentenza del TAR Veneto n. 414/2023, che aveva accolto il ricorso di una società agricola avverso una cartella di pagamento notificata nel settembre 2021. La cartella richiedeva una somma a titolo di prelievo supplementare per le campagne lattiere 1995/96, 1996/97 e 1999/00, oltre interessi e oneri di riscossione. Il primo giudice aveva disposto l’annullamento integrale della cartella, richiamando una precedente pronuncia di questa Sezione che aveva annullato il prelievo per l’annualità 1999/2000, con obbligo di ricalcolo.

Le agenzie impugnano la sentenza limitatamente alle campagne 1995/96 e 1996/97, deducendo che il TAR avrebbe dovuto annullare solo la parte della cartella riferita all’annualità incisa dal giudicato. In subordine chiedono l’ammissione di nuovi documenti, tra cui il giudicato di rigetto del ricorso del produttore e gli atti interruttivi della prescrizione. L’azienda appellata resiste e ripropone i motivi assorbiti in primo grado, in particolare la prescrizione.

La Motivazione della Corte

La Sezione ritiene fondato il primo motivo. La riconosciuta illegittimità solo parziale dell’intimazione non legittima l’annullamento integrale del provvedimento che, per la parte non incisa, mantiene efficacia, tanto più quando la pretesa è articolata in distinte e autonome partite di ruolo. Il principio affermato dalla giurisprudenza tributaria — richiamato sul punto Cass. civ. n. 39660 del 2021 — è applicabile anche al giudice amministrativo, al quale va riconosciuto il potere di annullamento parziale, coerentemente con la natura del giudizio sul rapporto e non solo sull’atto. Il TAR ha quindi errato nel travolgere l’intera cartella anziché limitarsi all’annualità 1999/2000.

Accolto il motivo, la Sezione esamina i motivi originari riproposti, muovendo da quello assorbente sulla prescrizione. Quanto al termine, si richiama l’orientamento consolidato secondo cui il prelievo supplementare non è un debito da pagarsi periodicamente, ma misura patrimoniale connessa allo sforamento delle quote individuali: trova quindi applicazione la prescrizione decennale, mentre gli interessi seguono il termine quinquennale. La prescrizione quinquennale dell’art. 2948 cod. civ. è esclusa sul capitale, e il termine del Reg. (CE) n. 2988/1995 opera solo per le irregolarità che pregiudicano gli interessi finanziari dell’Unione, categoria in cui i prelievi non rientrano.

Sul piano processuale, il Collegio ammette la produzione della sentenza del TAR Lazio n. 6221/2011 e del decreto di perenzione Cons. Stato n. 1636/2017, quali documenti attestanti la formazione di un giudicato, la cui eccezione è rilevabile d’ufficio e sottratta ai limiti dell’art. 104 c.p.a., onde evitare contrasto tra giudicati. Esclude invece l’ammissibilità degli ulteriori documenti.

Nel merito, però, il giudicato prodotto non dimostra l’interruzione o la sospensione della prescrizione: le amministrazioni non erano costituite in quei giudizi e non compirono alcun atto autonomo interruttivo. La prescrizione matura pertanto al più tardi nel 2010, decorrendo dalla comunicazione di imputazione del prelievo ricevuta nel 1999; irrilevanti le intimazioni del 2014 e del 2018, essendo il credito già estinto. La cartella è conseguentemente dichiarata nulla, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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