Quesito errato e ambiguo travolge l’esito della prova scritta concorsuale (TAR Lazio n. 15397 del 29.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il quesito somministrato in sede di prova scritta concorsuale che, nella formulazione delle risposte alternative, non riproduca fedelmente il dato normativo di riferimento è ambiguo e determina l’illegittimo calcolo del punteggio del concorrente. Il giudice amministrativo, accertata l’erroneità del quesito, annulla in parte l’esito della prova scritta nei soli limiti dell’interesse del ricorrente e impone all’Amministrazione un vincolo conformativo di rettifica della votazione. Il giudizio di legittimità non si estende alla complessiva valutazione delle prove, ma resta circoscritto alla verifica della corrispondenza tra il quesito e la norma richiamata. La rettifica del punteggio va recepita in tutti gli atti della procedura in cui la votazione è rilevante, graduatoria finale compresa.

Il Fatto

La ricorrente partecipava alla selezione indetta dall’Agenzia delle Entrate per l’assunzione a tempo indeterminato di funzionari, nell’ambito dei processi di gestione di gare e contratti pubblici. All’esito della prova scritta riportava un punteggio di 24,84, inferiore alla soglia di 25,2 richiesta per accedere all’orale.

La candidata impugnava l’avviso di ammissione alla prova orale, il questionario somministrato, il bando nella parte relativa alla soglia di sbarramento e la nota di rigetto della richiesta di riesame. Deduceva l’erroneità e l’ambiguità di uno dei quesiti, decisivo ai fini del punteggio finale. L’Amministrazione resisteva. Nelle more del giudizio, con ordinanza cautelare, la ricorrente era ammessa con riserva alla prova orale, che superava.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso sul primo motivo, relativo all’erroneità/ambiguità del quiz, dichiarando assorbite le ulteriori censure perché la doglianza è pienamente satisfattiva. Il quesito contestato richiamava l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, disciplinato dall’art. 25 legge 241/1990, e chiedeva a chi debba essere rivolta la relativa richiesta.

Tra le risposte alternative, la Commissione riteneva corretta quella secondo cui la richiesta va rivolta all’amministrazione che ha formato il documento e lo detiene stabilmente. La ricorrente sceglieva la risposta secondo cui la richiesta può essere rivolta alternativamente all’amministrazione che ha formato il documento o lo detiene.

Il giudice richiama il testo dell’art. 25, comma 2, legge n. 241/1990, che dispone che la richiesta deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. La risposta data dalla ricorrente risulta quindi del tutto corretta, perché perfettamente aderente all’espressione lessicale “o” impiegata dalla norma. Ne deriva l’illegittimità del punteggio calcolato in 24,84.

La votazione va rideterminata in 25,56, per effetto dell’attribuzione di 0,60 punti per la risposta corretta e della rimozione della penalità di 0,12, con superamento della soglia minima di accesso di 25,2. Il Tribunale annulla pertanto l’esito della prova scritta solo ed esclusivamente nei limiti dell’interesse della ricorrente, nella parte in cui non la include tra gli ammessi all’orale.

All’Agenzia delle Entrate è imposto il vincolo conformativo di rettificare il punteggio in modo conforme, in tutti gli atti della procedura in cui la votazione della ricorrente è rilevante, compresa la graduatoria finale. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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