Ottemperanza al giudicato sulla Carta Docente e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 206 del 29.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo esecutivo costituito da sentenza passata in giudicato ha valore ed efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., e la pretesa da esso recata va soddisfatta dall’Amministrazione inadempiente. Il giudice dell’ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento nella esatta dimensione che discende dal titolo e dalla legge. I conteggi delle somme e degli interessi prodotti dal creditore non sono perciò definitivamente vincolanti per l’Amministrazione. Non è applicabile la proroga del blocco della Carta Docente prevista dall’art. 117, comma 4, d.l. n. 34/2020, stante la declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla Corte cost. n. 236/2021. Decorso inutilmente il termine assegnato, è legittima la nomina del commissario ad acta, il cui incarico rientra nei compiti istituzionali e non dà luogo a compenso.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza passata in giudicato, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire alla ricorrente, docente, il beneficio della Carta Docente per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2021/2022. Il titolo è stato notificato all’Amministrazione, che non ha dato esecuzione alla statuizione.

La creditrice ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato mediante assegnazione della Carta e accredito del relativo importo, la nomina sin d’ora di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione in favore dei difensori antistatari.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, e si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.. Il resistente non ha dimostrato alcun adempimento satisfattivo.

Il Tribunale esamina e supera l’eccezione relativa al regime di sospensione dell’erogazione del beneficio. L’art. 117, comma 4, d.l. n. 34/2020 non è applicabile, perché la norma che ne aveva prorogato l’efficacia sino al 31.12.2021 è stata dichiarata illegittima dalla Corte cost. n. 236/2021. Il richiamo costituisce il passaggio centrale: cade il presupposto normativo su cui l’Amministrazione avrebbe potuto fondare il rifiuto.

Il giudice dell’ottemperanza, tuttavia, non ha contenuto costitutivo del diritto di credito. La sua funzione è solo quella di consentire il soddisfacimento del diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne deriva che l’entità delle somme calcolata dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: capitale residuo e interessi vanno verificati nella esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e degli artt. 1282 e ss. cod. civ.

È decorso, inoltre, il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, che l’Amministrazione ha a disposizione dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’avvio dell’azione per il recupero coattivo.

Il ricorso è dunque accolto, con dichiarazione di inottemperanza e assegnazione all’Ente di un termine di sessanta giorni per il pagamento. Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione Generale, con incarico da eseguirsi entro centoventi giorni. Poiché l’attività demandata rientra nei compiti istituzionali del commissario, non è dovuto alcun compenso. Le spese sono liquidate in dispositivo e distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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