Controinteressato nel processo amministrativo e onere di notifica del ricorso (TAR Sardegna n. 196 del 28.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la nozione di controinteressato si fonda sulla simultanea sussistenza di due elementi: quello formale, costituito dalla contemplazione nominativa del soggetto nel provvedimento impugnato, tale da consentirne l’agevole individuazione, e quello sostanziale, consistente nell’esistenza in capo a tale soggetto di un interesse legittimo uguale e contrario a quello fatto valere con l’azione impugnatoria. Il controinteressato è titolare di una posizione qualificata meritevole di tutela conservativa rispetto alla situazione posta in forse dal ricorso. Da ciò deriva che il ricorso non notificato ad almeno uno dei controinteressati è inammissibile, in applicazione dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm. La definizione in rito della controversia giustifica la compensazione delle spese.

Il Fatto

Il ricorrente presentava allo sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia una dichiarazione autocertificata per la realizzazione di una recinzione di un terreno edificabile. Il Comune adito disponeva quindi la cessazione immediata dell’attività e la rimessa in pristino, motivando sulla base di accordi scritti intercorsi tra i danti causa del ricorrente e i vicini proprietari, allegati alle pregresse pratiche edilizie.

Il ricorrente impugnava l’ordinanza deducendo, con il primo motivo, la violazione dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990 e delle disposizioni civilistiche in materia di proprietà, trascrizione e prova documentale, e, con il secondo, l’eccesso e lo sviamento di potere. Il Comune si costituiva in giudizio per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via preliminare l’eccezione di inammissibilità sollevata dal resistente per mancata notifica del ricorso ad uno dei controinteressati, prospettata come violazione dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., e la ritiene fondata, assorbendo ogni altra censura.

Il Tribunale richiama il consolidato orientamento secondo cui la nozione di controinteressato richiede la compresenza dell’elemento formale e di quello sostanziale. Il primo è soddisfatto quando il soggetto è contemplato nominativamente nel provvedimento impugnato, così da risultare di agevole individuazione per il ricorrente. Il secondo postula un interesse legittimo uguale e contrario, corrispondente alla conservazione della situazione esistente messa in forse dall’impugnativa. Sul punto la decisione si richiama al precedente TAR Piemonte, Sez. II, n. 975 del 16 novembre 2022.

Applicando tali criteri al caso concreto, la Corte rileva che entrambi gli elementi sussistono. I controinteressati sono espressamente indicati nell’atto gravato e coincidono con i firmatari della convenzione accessiva alla concessione edilizia, la cui individuazione è resa agevole dal regime pubblicitario immobiliare. Essi vantano un interesse opposto a quello del ricorrente, poiché l’accoglimento dell’istanza edilizia di quest’ultimo contrasterebbe con lo status quo e con la scrittura privata richiamata.

Il Collegio valorizza la motivazione del provvedimento impugnato, là dove evidenzia che l’intervento richiesto farebbe venir meno la liceità dei titoli abilitativi già rilasciati, non risultando rispettati i parametri sulle distanze delle costruzioni dai confini. Su queste basi il ricorso è dichiarato inammissibile per omessa notifica ad almeno un controinteressato, con compensazione delle spese in ragione della definizione in rito della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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