Il rimborso dei corrispettivi per l’infanzia appartiene al giudice ordinario (TAR Toscana n. 1213 del 29.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La controversia con cui il gestore di servizi per l’infanzia convenzionati chiede il rimborso delle prestazioni educative anticipate per bambini con disabilità, inserite nella fase esecutiva del rapporto, ha ad oggetto corrispettivi e ricade nella clausola di esclusione dettata dall’art. 133, primo comma, lett. c), cod. proc. amm. La riserva all’A.G.O. delle contestazioni su indennità, canoni ed altri corrispettivi opera anche senza necessità di lettura estensiva, quando la causa petendi e il petitum si esauriscano nel riequilibrio patrimoniale tra le parti. Non rileva la dedotta esistenza di poteri amministrativi impliciti nella scelta di inserire i minori nelle strutture, ove non ne sia contestato l’esercizio discrezionale. Il giudice amministrativo dichiara il difetto di giurisdizione, restando salvi gli effetti del ricorso riproposto davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11, secondo comma, cod. proc. amm.

Il Fatto

La ricorrente gestisce nel Comune di Cascina tre centri per l’infanzia. Nel corso degli anni gli sono stati assegnati bambini riconosciuti ai sensi della legge n. 104/1992, bisognosi di prestazioni ulteriori rispetto alla frequenza, finalizzate ai piani educativi individualizzati. Tali prestazioni formarono oggetto di convenzioni aggiuntive intervenute in corso d’anno.

Secondo la società, per gli anni educativi dal 2011/2012 al 2016/2017 le prestazioni non furono retribuite in via aggiuntiva. Esperita infruttuosamente la richiesta all’Amministrazione, propose ricorso chiedendo la condanna del Comune al pagamento di euro 300.146,58, oltre interessi e rivalutazione. Il Comune eccepì in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione preliminare. L’art. 133, primo comma, lett. c), cod. proc. amm. devolve alla giurisdizione esclusiva le controversie sulle concessioni di pubblici servizi, ma riserva espressamente all’A.G.O. le contestazioni relative a indennità, canoni ed altri corrispettivi.

Il Tribunale richiama la giurisprudenza che ha letto tale riserva in senso ampio, estendendola alle controversie relative alla fase esecutiva della convenzione, ove venga in rilievo il profilo paritario e patrimoniale del rapporto e non l’esercizio di poteri autoritativi. Cita sul punto Cass. civ. sez. un. n. 18267 del 2019, n. 33691 del 2019 e n. 25427 del 2023, oltre a Cons. Stato n. 6181 del 2020.

Il Collegio ritiene di poter decidere anche a prescindere da tale lettura estensiva. La causa petendi e il petitum, osserva, attengono al corrispettivo per l’attività educativa svolta e al rimborso delle spese anticipate. La fattispecie rientra dunque nella clausola di esclusione, trattandosi di corrispettivi.

Non convince il tentativo, svolto nelle memorie conclusionali, di ricostruire la vicenda come esercizio di poteri amministrativi impliciti nella decisione di inserire i minori nelle strutture. La ricorrente non ha contestato le scelte discrezionali dell’Amministrazione, limitandosi a chiedere il rimborso delle prestazioni anticipate, con una costruzione ristretta alla fase esecutiva e al riequilibrio patrimoniale.

Il Tribunale dichiara pertanto il difetto di giurisdizione, con assorbimento dell’istanza di prova testimoniale. Restano salvi gli effetti sostanziali e processuali del ricorso qualora il processo sia riproposto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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