Ordine di demolizione a carattere reale e sanzioni a carico del proprietario (TAR Sardegna n. 197 del 28.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di opere abusive costituisce provvedimento a contenuto vincolato e a carattere reale, adottabile nei confronti dell’attuale proprietario o di chi abbia la disponibilità del bene a prescindere dalla responsabilità dell’abuso. La natura vincolata del provvedimento esclude la necessità della comunicazione di avvio del procedimento e rende recessivo l’interesse partecipativo del privato rispetto alla speditezza dell’azione amministrativa. L’omessa pubblicazione all’albo pretorio dell’atto di delega di funzioni dirigenziali non ne condiziona la validità o l’efficacia, avendo la pubblicità funzione di mera notizia. Le sanzioni pecuniarie per inottemperanza all’ordine colpiscono il proprietario che, conoscendo l’abuso, non abbia dimostrato la propria incolpevolezza attivandosi per la rimozione.

Il Fatto

Il Comune di Olbia, all’esito di un sopralluogo effettuato con il personale del Corpo Forestale, accertava su un’area privata la presenza di un fabbricato con piano seminterrato e piano terra, veranda in muratura e piscina in corso di realizzazione, asseritamente edificati in assenza di permesso di costruire in zona omogenea H del programma di fabbricazione. Con ordinanza n. 8 del 17 febbraio 2021 il Settore Pianificazione e Gestione del Territorio ingiungeva alla proprietaria la demolizione delle opere e il ripristino dello stato dei luoghi.

La proprietaria impugnava l’ordine demolitorio davanti al TAR Sardegna, deducendo l’incompetenza del funzionario firmatario per difetto di valida delega dirigenziale, la lesione delle garanzie partecipative per l’adozione del provvedimento prima della ricezione della comunicazione di avvio, l’inapplicabilità degli avvisi sulle sanzioni a chi non è responsabile dell’abuso e un preteso difetto di istruttoria sui mappali interessati. Respinte le istanze cautelari, il Comune accertava l’inottemperanza e con ingiunzione n. 7 del 16 dicembre 2022 comminava la sanzione amministrativa pecuniaria massima. La proprietaria estendeva il gravame con motivi aggiunti, reiterando i vizi della delega e deducendo la propria estraneità all’abuso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge entrambi i ricorsi. Sul primo profilo, relativo alla delega di funzioni dirigenziali, il Tribunale esclude che la validità o l’efficacia delle determinazioni sia condizionata dalla pubblicazione all’albo pretorio pretesa dal art. 22 del Regolamento comunale. La previsione assolve una funzione di mera pubblicità notizia, restando salva la possibilità per l’interessato di acquisire copia dell’atto mediante il diritto di accesso.

Quanto alle garanzie partecipative, la Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui l’ordine di demolizione è provvedimento a contenuto vincolato, che non impone particolari garanzie e non necessita di comunicazione di avvio del procedimento (Cons. Stato, II, n. 1299 del 2024; Cons. Stato, VII, n. 212 del 2024). L’apporto partecipativo sarebbe stato comunque inutile, perché la demolizione, quale sanzione a carattere reale, può essere disposta verso il proprietario o chi ha la disponibilità del bene a prescindere dalla responsabilità dell’abuso, secondo il principio dell’Ad. Plen. Cons. Stato n. 9 del 2017.

La Corte esclude altresì la lesione della facoltà di presentare istanza di accertamento di conformità ex art. 16 legge regionale n. 23/1985, non esercitata nel termine di novanta giorni dalla notifica, e ribadisce che gli avvisi sulle sanzioni per inottemperanza sono legittimamente rivolti al proprietario attuale, anche non responsabile dell’abuso, trattandosi di illecito permanente (Cons. Stato, VI, n. 2005 del 2023; Cons. Stato, II, n. 7535 del 2019). Il difetto di istruttoria è smentito dall’univoco riferimento ai mappali tanto nel provvedimento quanto nel verbale di sopralluogo.

Passando ai motivi aggiunti, il Tribunale ritiene la delega conferita al funzionario conforme ai requisiti contenutistici e motivazionali del Regolamento, discendendo de plano dal conferimento dell’incarico di posizione organizzativa del servizio controllo edilizio. Irrilevante è l’eccepito sforamento temporale, essendo l’ingiunzione adottata mentre l’incarico del dirigente delegante era ancora in corso. Infine, la doglianza sull’estraneità all’abuso è respinta: il proprietario che conosca l’abuso e non si attivi per la rimozione non è incolpevole e va assimilato al responsabile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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