Parere paesaggistico positivo ma di fatto negativo è contraddittorio (TAR Puglia n. 29 del 11.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
È illegittimo per eccesso di potere, sotto il profilo della contraddittorietà interna, il provvedimento con cui l’Amministrazione esprima un giudizio di compatibilità paesaggistica e di conformità al piano del complessivo intervento, salvo poi escludere la maggior parte delle opere nella parte dispositiva. La contraddizione tra premessa valutativa e conclusione integra una figura sintomatica del vizio di eccesso di potere. Parimenti illegittimo è il provvedimento che si fondi su formule generiche e stereotipate, senza dare atto dell’esame delle caratteristiche concrete del progetto e del contesto paesaggistico, né degli specifici profili di contrasto con le ragioni di tutela, così incorrendo in carenza di motivazione e di istruttoria.
Il Fatto
La società ricorrente, subentrata nel progetto, presentava alla Provincia istanza per l’attivazione della procedura di VIA nell’ambito del PAUR ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, per un impianto eolico di cinque aerogeneratori. Il Servizio Tutela del Territorio, rilevata l’interferenza del progetto con beni paesaggistici, richiedeva l’attivazione della autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004. La società presentava quindi l’istanza e la documentazione integrativa.
Acquisita la valutazione della Commissione paesaggistica provinciale, la Provincia adottava la propria relazione tecnica illustrativa ex art. 146, comma 7, del D.Lgs. n. 42/2004, trasmettendola al Soprintendente. Questi non rendeva il parere nel termine, così la Provincia definiva il procedimento con determinazione del Responsabile del Servizio, denominata “Accertamento di Compatibilità ambientale”. La società impugnava gli atti, deducendo violazione dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, contraddittorietà, difetto di motivazione e violazione dei principi di proporzionalità e di diffusione degli impianti da fonti rinnovabili.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondato il ricorso. La riconduzione del procedimento nell’alveo dell’accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 91 delle N.T.A. del P.P.T.R. non fa venir meno la fondatezza delle censure. I provvedimenti presentano una patente contraddittorietà interna sulle valutazioni di coerenza dell’intervento con il piano, che integrano una figura sintomatica dell’eccesso di potere.
La Provincia ha dapprima espresso un’ampia valutazione di compatibilità e conformità dell’intero intervento al P.P.T.R., affermando che l’opera “non contrasta con le disposizioni normative del PPTR” e che la localizzazione è “idonea dal punto di vista paesaggistico”. Nella parte conclusiva degli stessi atti ha poi ritenuto che quattro dei cinque aerogeneratori “non sono coerenti e compatibili con le previsioni del PPTR”, giungendo a un parere favorevole limitato al solo aerogeneratore n. 2.
Tale esito è illogico: un parere formalmente positivo che reca prescrizioni di stralciare quattro torri su cinque frustra completamente l’iniziativa progettuale. La contraddizione tra premessa e conclusione è quindi sintomatica del vizio dedotto.
Gli atti sono inoltre illegittimi per carenza di motivazione e di istruttoria. Essi si fondano su considerazioni vaghe e apodittiche, non danno atto dell’esame delle caratteristiche concrete del progetto e del contesto, e non esplicitano i profili di contrasto con le ragioni di tutela dell’area, non interessata da alcun vincolo paesaggistico. La valutazione è riassunta in una formula stereotipata sull’alterazione delle componenti e relazioni funzionali e visive, senza alcun elemento che chiarisca come e in che misura l’opera produrrebbe tali effetti disturbanti.
Il ricorso è pertanto accolto e i provvedimenti impugnati sono annullati, con condanna dell’Amministrazione alle spese.
Nota della Redazione
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