L’esecuzione della sentenza pensionistica va provata con il pagamento effettivo (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 181 del 08.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza il provvedimento di riliquidazione del trattamento pensionistico non è sufficiente a far dichiarare la cessazione della materia del contendere se manca la prova del pagamento effettivo delle somme dovute. La pretesa posizione di indebito, prospettata dall’ente in modo generico e non supportata da prova, è illegittima e non può incidere sulla determinazione del quantum debeatur, dovendo l’INPS corrispondere quanto statuito senza trattenute o conguagli. Il giudice contabile assegna all’ente un termine per l’adempimento e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, restando fermo il potere-dovere di recupero dell’eventuale indebito con atto separato e nelle forme di rito.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente alla Polizia di Stato e collocato in congedo, aveva chiesto la riliquidazione della pensione con l’applicazione dell’aliquota del 44 per cento prevista dall’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 per il personale militare, in luogo del 35 per cento applicato dall’INPS ex art. 44 del medesimo testo unico. Il giudizio era stato definito dalla sentenza di questa Sezione n. 461/2022, che aveva riconosciuto il diritto al ricalcolo della quota retributiva con il coefficiente del 2,44 per cento per gli anni maturati fino al 31 dicembre 1995, con arretrati dal 1° gennaio 2022, interessi legali e rivalutazione monetaria.

Non ottenuta l’esecuzione, il ricorrente ha agito in ottemperanza, dolendosi del mancato adempimento nonostante la notificazione del titolo e la diffida. L’INPS ha rappresentato che l’esecuzione era ancora in corso e che, in sede di lavorazione, era emerso un preteso indebito, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile individua nella sentenza n. 461/2022 la statuizione da ottemperare e verifica se il bene della vita riconosciuto al ricorrente sia stato integralmente soddisfatto. L’atto di riliquidazione prodotto dall’INPS conferma l’applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento e la decorrenza dal 1° gennaio 2022, ma non è accompagnato dalla prova dell’avvenuto pagamento. Manca, quindi, la dimostrazione dell’esatto adempimento.

La Corte esclude che l’omessa contestazione del ricorrente possa supplire alla carenza probatoria. L’INPS, nella propria costituzione, ha richiamato in modo generico una posizione di indebito, non precisata nemmeno fino al passaggio in decisione. Tale evenienza non consente di stabilire se il pagamento sia avvenuto al netto o al lordo della pretesa compensazione.

Il giudice compie, incidentalmente, un accertamento sulla legittimità della compensazione e la ritiene illegittima, in quanto basata su materiale probatorio inadeguato. Ne consegue l’inidoneità della pretesa a incidere sulla quantificazione del dovuto. La decisione valorizza, quale parametro corretto, il criterio esposto nell’atto di riliquidazione, non contestato e rispettoso del dictum.

Accertata l’inottemperanza, il giudice assegna all’INPS il termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza per pagare quanto dovuto, con interessi e rivalutazione fino al pagamento effettivo. Dispone che non siano operate trattenute o conguagli per la pretesa posizione di indebito. Nomina, sin d’ora, il commissario ad acta nella persona del Direttore Generale del Fondo Pensioni Sicilia, operante solo su notificazione del ricorrente. Resta fermo il potere-dovere di recupero dell’eventuale indebito, ma con atto separato e nelle forme di rito. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *