Controlli interni degli enti locali e parziale adeguatezza del sistema (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 163 del 30.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nell’ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano con cadenza annuale il funzionamento del sistema integrato dei controlli interni degli enti locali, ai sensi dell’art. 148 del TUEL. All’esito dell’esame dei referti trasmessi dai Sindaci, la Sezione può accertare la parziale adeguatezza del sistema dei controlli interni e rivolgere all’ente raccomandazioni e inviti all’adozione di misure correttive. Il controllo conserva natura collaborativa: l’esito principale resta l’attivazione, da parte dell’amministrazione, degli interventi correttivi, ferma restando la possibilità, per le Sezioni giurisdizionali, di irrogare sanzioni pecuniarie nei casi di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti di controllo. La verifica sulla successiva attuazione delle misure è riservata ai controlli degli esercizi seguenti.

Il Fatto

Il Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo i referti sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni relativi agli esercizi 2020 e 2021, adottati sulla base delle linee guida della Sezione delle Autonomie. L’esame dei questionari è stato trattato congiuntamente per le due annualità.

Dall’analisi dei referti sono emerse criticità in diverse tipologie di controllo. La Sezione ha quindi deferito la questione all’esame collegiale per valutare il livello di adeguatezza del sistema attuato dall’ente.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla ricostruzione del sistema dei controlli interni delineato dall’art. 148 del TUEL, come riformulato dal d.l. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile, quello di gestione, quello strategico, il controllo sugli equilibri finanziari, sugli organismi partecipati e sulla qualità dei servizi costituiscono un apparato unitario, funzionale a valutare l’andamento delle gestioni e ad attivare le opportune misure correttive. La Sezione richiama la giurisprudenza contabile, in particolare le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 4/SEZAUT/2013/INPR e n. 28/SEZAUT/2014/INPR.

Con riferimento al controllo di regolarità amministrativa e contabile, l’ente ha adottato la tecnica dell’estrazione casuale semplice. La Sezione ne prende atto, ma rileva l’utilità di affiancare criteri quantitativi e qualitativi, legati all’impatto sul bilancio e alla natura degli atti. Rileva inoltre l’assenza di una specifica forma di vigilanza sugli agenti contabili e sui funzionari delegati, invitando l’ente a dotarsene.

In tema di controllo sugli equilibri finanziari, il Responsabile del servizio finanziario non ha adottato specifiche linee di indirizzo e coordinamento. La Sezione sottolinea la centralità di tale figura e la necessità di salvaguardare, anche in via prospettica, gli equilibri di bilancio. Quanto al controllo sugli organismi partecipati, l’ente non ha definito gli indirizzi strategici e operativi e non ha predisposto i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale previsti dall’art. 6, commi 2 e 4, del TUSP.

Sul controllo sulla qualità dei servizi, la Sezione rileva che l’analisi della qualità effettiva è stata svolta solo per alcuni servizi e che mancano confronti sistematici con altre amministrazioni. Con riguardo all’appendice sul PNRR, l’ente non ha emanato direttive specifiche né adottato procedure di controllo contro i rischi di frode e conflitti di interesse, ed è invitato a potenziare il sistema di controllo interno, con riserva di verifica nei controlli successivi.

All’esito di tale analisi, la Sezione accerta la parziale adeguatezza del sistema integrato dei controlli interni e invita l’ente ad adottare idonee misure correttive, rimarcando che il controllo interno conserva come esito principale l’adozione degli interventi rimessi alle decisioni dell’ente stesso. Resta impregiudicata ogni ulteriore valutazione sulla gestione finanziaria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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