Controllo sulle spese elettorali e accertamento di assenza di irregolarità (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 158 del 24.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il Collegio di controllo sulle spese elettorali, istituito presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, verifica la conformità alla legge delle spese sostenute e delle relative fonti di finanziamento indicate nei consuntivi presentati da liste e gruppi di candidati. Il controllo si svolge nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, secondo la soglia fissata dall’art. 33, comma 3, lett. a), d.l. n. 91/2014. All’esito dell’istruttoria, il Collegio adotta la propria deliberazione accertando l’assenza di irregolarità ovvero segnalando le difformità riscontrate. Il termine di sei mesi decorre dalla data di ricezione dell’ultimo consuntivo.
Il Fatto
La vicenda riguarda il controllo sulle spese e sui finanziamenti delle campagne elettorali sostenute in occasione della consultazione amministrativa del 14/15 maggio 2023, con successivo turno di ballottaggio del 28/29 maggio 2023, per il rinnovo degli organi elettivi del Comune di Marano di Napoli.
La Sezione regionale di controllo per la Campania ha costituito il Collegio di controllo sulle spese elettorali per la tornata 2023. Acquisita la documentazione dei consuntivi e svolta l’istruttoria, il Collegio è stato chiamato a pronunciarsi sulla regolarità della rendicontazione delle liste che hanno partecipato alla campagna elettorale nel Comune interessato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal quadro normativo di riferimento. Richiama la legge n. 515/1993, la legge n. 96/2012 e, in particolare, l’art. 13, comma 6, legge n. 96/2012, che attribuisce al Collegio la verifica di conformità delle spese sostenute da liste e gruppi di candidati.
Viene in rilievo la modifica della soglia demografica. L’art. 33, comma 3, lett. a), d.l. n. 91/2014 ha elevato da 15.000 a 30.000 abitanti il limite per l’assoggettamento al controllo, con conseguente restrizione dell’ambito soggettivo di applicazione della disciplina.
Il Collegio richiama inoltre i propri precedenti di indirizzo. Considera la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 24/2013, recante i primi indirizzi interpretativi sull’applicazione dell’art. 13 della legge n. 96/2012, e la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 12/2014, relativa ai profili organizzativi del controllo.
Sul piano procedurale, il Collegio individua il dies a quo per il calcolo del termine di sei mesi previsto dall’art. 12, comma 3, legge n. 515/1993 nella data di ricezione dell’ultimo consuntivo, fissata all’08/02/2024, unica per tutti i comuni considerati.
Nel merito, valutate la relazione conclusiva e la documentazione prodotta, il Collegio accerta l’assenza di irregolarità nella rendicontazione delle liste che hanno preso parte alla campagna elettorale del Comune di Marano di Napoli. Dispone quindi la trasmissione della deliberazione e dell’allegato referto al Presidente del Consiglio comunale, con invito a curarne la trasmissione ai delegati di lista e ad assicurarne la pubblicità di legge.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.