L’agente contabile bancario è tenuto alla resa del conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. II App. n. 26 del 03.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’istituto di credito che, in forza di convenzione con un’università pubblica, riscuote le entrate e paga le spese per conto dell’ente è agente contabile e, come tale, è tenuto alla resa del conto giudiziale, indipendentemente dal nomen iuris attribuito al servizio. Il conto deve essere realmente rappresentativo della gestione svolta; il mero verbale di verifica di cassa non possiede tale attitudine. Il legittimo affidamento non può fondarsi sulla qualificazione contrattuale del rapporto, né sulla mancata contestazione dell’ente, quando difettino assicurazioni precise dell’amministrazione e l’utilità non si sia consolidata nel tempo.

Il Fatto

La vicenda riguarda il conto giudiziale relativo all’esercizio finanziario 2019 reso da un istituto di credito in conseguenza del servizio di cassa e incasso delle tasse universitarie svolto a beneficio di un Ateneo, in forza di convenzione reiteratamente prorogata. Nel corso dell’istruttoria la Banca, assumendo di aver operato come cassiere e non come tesoriere, aveva depositato un documento riassuntivo intitolato verbale di verifica di cassa.

Con la sentenza di primo grado la Sezione regionale dichiarava improcedibile il conto e ordinava la presentazione di un nuovo documento idoneo a rappresentare la gestione, con l’avvertimento che l’inottemperanza avrebbe esposto l’agente alla compilazione d’ufficio a proprie spese. Avverso tale decisione la Banca proponeva appello, deducendo la violazione del principio di affidamento e, in via subordinata, l’erroneità delle modalità di resa del conto indicate dal primo giudice.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’esame della convenzione, il cui oggetto comprendeva l’affidamento del servizio di cassa e di incasso delle tasse universitarie, la custodia di titoli e valori e tutti i flussi finanziari relativi al bilancio generale dell’Università. L’art. 6 del contratto imponeva lo svolgimento del servizio nell’osservanza di tutte le disposizioni normative applicabili ai servizi di cassa e tesoreria delle pubbliche amministrazioni, con rinvio dinamico alla disciplina vigente.

La Corte ricostruisce la distinzione tra i due servizi: il tesoriere, secondo l’art. 1, lett. r), del d.P.R. n. 97/2003, gestisce le risorse sulla base del bilancio di previsione e alla fine dell’esercizio rende il conto della propria gestione; il cassiere, ai sensi della lett. a) della stessa disposizione, opera senza corresponsabilità nella gestione. In mancanza di elementi testuali inequivocabili, occorre verificare come il rapporto si sia in concreto articolato.

Gli indicatori convergenti inducono a ritenere che l’Istituto abbia cumulato la qualità di mero cassiere a quella di tesoriere: la Banca si era autodefinita “cassiere/tesoriere” nel documento di chiusura dell’esercizio; nel bilancio 2019 era qualificata “Istituto Tesoriere”; nell’attestazione di registrazione la natura dell’atto era indicata come “appalto servizio di tesoreria”; la convenzione contemplava espressamente il servizio di tesoreria. L’attestazione proveniente da un esponente apicale di struttura intermedia non possiede forza dimostrativa tale da sovrastare tali fonti.

Il legittimo affidamento, figura di matrice comunitaria, consente una deroga alla regola di diritto positivo solo in presenza di assicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate, e richiede il consolidamento temporale della situazione. Nel caso di specie nessuno degli elementi richiesti è ravvisabile, poiché l’amministrazione non ha posto in essere alcun comportamento idoneo a generare il convincimento di una limitazione del servizio alle sole attività di cassa.

Quanto alle modalità di resa del conto, la Corte osserva che il modello 11 allegato al d.P.R. n. 194/1996 è stato sostituito dall’allegato 17 del d.lgs. n. 118/2011, la cui applicazione trova ingresso attraverso l’ampio rinvio dell’art. 6 della convenzione. L’appello è pertanto rigettato, con compensazione integrale delle spese di giudizio in ragione dell’assoluta novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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