Concordato semplificato e controllo di ritualità esteso alla legalità sostanziale (Cass. civ. Sez. I n. 31641/2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 25-sexies, comma 3, CCII, il giudizio di ammissibilità della proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, svolto dal tribunale per l’apertura della relativa procedura, non si può arrestare a una valutazione di mera ritualità formale della proposta stessa e di esistenza della prevista documentazione, ma, secondo uno scrutinio di legalità sostanziale, deve estendersi all’apprezzamento delle condizioni di ammissibilità disciplinate dallo stesso art. 25-sexies CCII in rapporto al contenuto della documentazione richiesta da quest’ultimo articolo e dall’art. 39, medesimo codice. Il tribunale, in particolare, deve verificare l’esaustività e l’attendibilità del contenuto della relazione finale depositata dall’Esperto ai sensi dell’art. 17, comma 8, CCII, con la conseguenza che, nel caso in cui le attestazioni risultino del tutto prive di motivazione, ovvero siano corredate da motivazioni che non trovano riscontro nella documentazione agli atti, la proposta dovrà considerarsi “irrituale” e per ciò stesso “inammissibile”.
Il Fatto
Una società, dopo l’esito negativo della composizione negoziata della crisi, proponeva al Tribunale di Roma una domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ai sensi dell’art. 25-sexies CCII. Il Tribunale, rilevata l’insufficienza della documentazione prodotta (in particolare, la mancata certificazione dei debiti contributivi e la mancata indicazione di pegni sui conti correnti), assegnava un termine per integrazioni e, successivamente, dichiarava la proposta “irrituale” e inammissibile, disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per l’istanza di fallimento. La Corte d’appello di Roma, con sentenza dell’11 novembre 2025, rigettava il reclamo della società, confermando la decisione. Avverso tale sentenza, la società proponeva ricorso per cassazione, deducendo che il Tribunale avesse ecceduto nei poteri di controllo in sede di ammissibilità, valutando la fattibilità della proposta anziché limitarsi a un controllo formale della documentazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione rigetta il ricorso, enunciando il principio di diritto sul controllo di ritualità nel concordato semplificato. Il Collegio precisa che il giudizio di ammissibilità di cui all’art. 25-sexies, comma 3, CCII non è un mero controllo formale di tipo notarile, ma uno scrutinio di “legalità sostanziale”. Il tribunale, infatti, deve valutare non solo l’esistenza della documentazione prevista dall’art. 39 CCII (relazione sulla situazione economica, certificazione dei debiti, elenco dei creditori), ma anche l’esaustività e l’attendibilità della relazione finale dell’Esperto nominato nella composizione negoziata, il quale deve attestare le ragioni del fallimento delle trattative e la non percorribilità delle soluzioni negoziali. Se tali attestazioni sono prive di motivazione o non trovano riscontro nella documentazione, la proposta è irrituale.
La Corte motiva questa interpretazione con la natura del concordato semplificato, che, pur caratterizzato da peculiarità, rientra nelle procedure concorsuali e, a differenza del concordato preventivo, non richiede l’approvazione dei creditori, rendendo necessario un “vaglio forte” del tribunale nella fase di accesso per evitare usi distorti dello strumento. La Corte richiama l’orientamento consolidato (Cass. Sez. U n. 1521/2013) secondo cui il controllo di legittimità si realizza con un unico parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca e omologazione.
Quanto alla documentazione, la Corte conferma la decisione del giudice di merito, che aveva rilevato la mancata certificazione dei debiti contributivi (non surrogabile da altre risultanze contabili) e la grave incongruenza tra l’elenco dei creditori e l’esistenza di pegni sui conti correnti, che rendevano fittizia l’esposizione di liquidità. La Corte dichiara inammissibili le censure che investono gli accertamenti di fatto, e rigetta il motivo sulla legittimazione del Pubblico Ministero ex art. 7 l. fall., chiarendo che il PM può agire ogni volta che abbia istituzionalmente appreso la notitia decoctionis, anche al di fuori di un procedimento penale, come nel caso di atti concorsuali trasmessi all’ufficio.
Implicazioni Pratiche
- Completezza documentale in sede di ammissibilità: l’avvocato che assiste l’imprenditore nella proposta di concordato semplificato deve curare la produzione di tutta la documentazione ex art. 39 CCII (certificazione dei debiti fiscali e contributivi, elenco dei creditori prelatizi, relazione economico-finanziaria) fin dal deposito della domanda, non potendo confidare in integrazioni tardive o in surroghe con altri documenti (es. DURC o scritture contabili), poiché il tribunale valuterà l’esaustività della documentazione in termini sostanziali.
- Controllo dell’attendibilità della relazione dell’Esperto: il difensore deve assicurarsi che la relazione finale dell’Esperto, depositata all’esito della composizione negoziata, contenga una motivazione adeguata e riscontri documentali sulle ragioni del fallimento delle trattative e sulla non percorribilità delle soluzioni negoziali; in mancanza, il tribunale potrà dichiarare la proposta irrituale già in sede di ammissibilità, senza attendere la fase di omologazione.
- Tempestiva eccezione sui vizi formali: la società che intenda contestare un provvedimento di inammissibilità del concordato semplificato per carenze documentali deve sollevare tutte le eccezioni in sede di reclamo ex art. 25-sexies CCII, e in sede di ricorso per cassazione deve formulare censure che investano la violazione di legge (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) e non meri accertamenti di fatto (es. sulla completezza della documentazione), che sono insindacabili; in difetto, il motivo sarà inammissibile.
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Nota della Redazione
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