Controllo Corte dei conti su bando PNRR e sostenibilità anticipazione (Corte dei Conti Sez. contr. Molise n. 127 del 22.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo sulla gestione degli interventi finanziati dal PNRR, esercitato dalla Corte dei conti ai sensi dell’art. 3, comma 4, legge n. 20/1994, può svolgersi in corso di gestione, senza attendere la rendicontazione finale, al fine di indicare agli enti le misure utili al raggiungimento dei risultati. La verifica riguarda il rispetto di milestone e target e la regolarità contabile e procedurale dell’impiego delle risorse. Il giudizio di sostenibilità economico-finanziaria del progetto deve tenere conto del meccanismo di erogazione delle quote, parametrato al rimborso di spese effettivamente sostenute, e della capacità di anticipazione del soggetto attuatore. Eventuali elementi di criticità non comportano l’adozione di misure, ma sono oggetto di successivi approfondimenti.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per il Molise ha inserito nel programma di controllo per l’anno il monitoraggio del progetto pilota finanziato dal Ministero della cultura nell’ambito della Missione 1, Componente 3, Investimento 2.1 del PNRR, linea di intervento A, destinato alla rigenerazione di un piccolo borgo. Il finanziamento concesso ammonta a venti milioni di euro, con un importo complessivo di risorse pubbliche e private superiore a ventotto milioni.
Il progetto è stato selezionato al termine di una vicenda procedimentale complessa, definita dopo l’annullamento in sede giurisdizionale amministrativa della precedente determinazione regionale. La Sezione ha quindi svolto un’istruttoria documentale e contabile sul soggetto attuatore.
La Motivazione della Corte
Il controllo si fonda sull’art. 7, comma 7, d.l. n. 77/2021, che attribuisce alla Corte la valutazione in termini di economicità, efficienza ed efficacia dell’acquisizione e dell’impiego delle risorse PNRR. La Sezione richiama la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 3/2024/INPR per affermare che il controllo può essere esercitato in corso di gestione, senza attendere la rendicontazione finale e senza applicare misure, ma indicando agli enti le azioni per raggiungere i risultati.
La Corte verifica anzitutto il rispetto degli obblighi temporali. Il disciplinare prevede l’affidamento dei lavori entro il 30 marzo 2024 e la conclusione degli interventi entro il 30 giugno 2026, con divieto di modifiche sostanziali per cinque anni e obbligo di contabilità dedicata. Il monitoraggio sul sistema Regis evidenzia diciassette sub-progetti ricondotti a un unico CUP, con una discordanza rispetto ai venti codici locali dichiarati dall’ente: la Sezione ritiene le delucidazioni fornite non esaustive.
Sul piano contabile, la Corte esamina il meccanismo di erogazione previsto dall’art. 6 del disciplinare. L’anticipazione iniziale è fissata al dieci per cento del finanziamento; le quote intermedie sono erogate fino al novanta per cento a titolo di rimborso di spese effettivamente sostenute. Da qui il rilievo centrale: tale sistema presuppone la disponibilità di cassa del soggetto attuatore, in grado di anticipare le somme. Il quadro assume particolare rilievo per i piccoli borghi con limitate disponibilità finanziarie. La Corte richiama la circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 17/2024 e l’art. 162 TUEL sul fondo di cassa finale non negativo.
La Sezione dà atto che il decreto legge n. 19/2024 ha elevato al trenta per cento l’anticipazione, ma ritiene ancora fondati i rilievi, poiché l’ente non ha richiesto l’anticipazione integrativa. Vengono inoltre segnalati profili di trasparenza sugli incentivi alle funzioni tecniche, sulla gestione dei finanziamenti privati collaterali e sulla posizione di un amministratore locale in una società partecipata coinvolta nel progetto.
La Corte conclude riservandosi ogni ulteriore approfondimento, in considerazione di potenziali procedimenti giudiziari.
Nota della Redazione
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