Canone alloggio di servizio sine titulo decorre dalla notifica della rideterminazione (TAR Liguria n. 250 del 08.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il canone dovuto per l’occupazione sine titolo di un alloggio di servizio, rideterminato ai sensi del D.M. 16 marzo 2011, decorre dalla notifica del relativo provvedimento di rideterminazione. La disposizione dell’art. 3, comma 3, D.M. 16 marzo 2011 non ha carattere transitorio e si applica anche alle occupazioni iniziate dopo la sua entrata in vigore. La mera conoscenza del provvedimento non equivale alla notifica, né ai fini della debenza del canone né ai fini della sua decorrenza. In mancanza di prova della notifica in costanza di occupazione, il canone rideterminato non è dovuto.
Il Fatto
Il ricorrente, maresciallo della Guardia costiera in servizio presso una Capitaneria di Porto, aveva occupato un alloggio di servizio in forza di assegnazione per ragioni familiari ai sensi dell’art. 16, comma 5, D.M. 28 settembre 2001, n. 414. Trasferito ad altra sede, aveva continuato a occupare l’immobile sine titolo fino al rilascio.
La Capitaneria ha avviato il procedimento di rideterminazione del canone e disposto un addebito di euro 2.238,48, recuperando la differenza tra il canone dovuto quale occupante sine titolo e quello già corrisposto. Il ricorrente ha impugnato i provvedimenti e chiesto la restituzione delle somme trattenute, deducendo la mancata notifica del provvedimento di rideterminazione e la conseguente indebita applicazione del nuovo canone.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni processuali. L’incompetenza territoriale è infondata: la controversia ha ad oggetto il corrispettivo di una prestazione funzionalmente collegata al rapporto di impiego, con la conseguente applicazione del criterio della sede di servizio di cui all’art. 13, comma 2, cod. proc. amm. Il ricorrente prestava servizio in una sede ricompresa nella circoscrizione del TAR adito.
È parimenti infondata l’eccezione di irricevibilità. La controversia, devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, verte su un diritto soggettivo, con la conseguenza che opera il solo termine di prescrizione e non quello di decadenza. Quanto ai documenti depositati tardivamente dall’Amministrazione, il Collegio li acquisisce perché si tratta degli atti in base ai quali sono stati emanati i provvedimenti impugnati, oggetto di produzione obbligatoria ai sensi dell’art. 46, comma 2, cod. proc. amm.
Nel merito, il Collegio richiama l’art. 3, comma 3, D.M. 16 marzo 2011, secondo cui i comandi emanano i definitivi provvedimenti di rideterminazione del canone e li notificano agli interessati, “dalla quale decorre l’applicazione del nuovo canone”. La decorrenza è dunque correlata alla notifica. L’Amministrazione sosteneva il carattere transitorio della disposizione, ma il Collegio lo esclude: il D.M. è richiamato nelle premesse degli stessi provvedimenti impugnati, relativi a un’occupazione iniziata dopo la sua entrata in vigore, e manca una distinta disciplina a regime.
La ratio della regola è garantire all’occupante la conoscenza dell’importo esatto del nuovo canone prima di decidere se continuare ad occupare l’alloggio o abbandonarlo. Tale esigenza non muta a seconda del momento in cui l’occupazione è iniziata.
Nel caso di specie la notifica non risulta dagli atti: il canone rideterminato è stato comunicato solo dopo la cessazione dell’occupazione. L’equipollenza tra notifica e conoscenza, affermata dall’Amministrazione, è irrilevante, perché la notifica costituisce il presupposto dell’obbligo di corrispondere il canone e il momento della sua decorrenza. Il rischio di manovre dilatorie dell’occupante può essere fronteggiato assegnando un termine per la trasmissione della documentazione reddituale.
Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dei provvedimenti e condanna dell’Amministrazione alla restituzione delle somme trattenute, maggiorate di interessi e rivalutazione.
Nota della Redazione
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