Controllo Corte dei conti su società consortile di ricerca PNRR (Corte dei Conti Sez. Riunite contr. n. 19 del 08.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni riunite in sede di controllo, chiamate a esprimersi ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016 sull’atto deliberativo di costituzione di una società consortile da parte di ente strumentale di una Provincia autonoma, affermano la propria competenza accentrata quando l’operazione si inserisce in un partenariato esteso attuativo del PNRR e coinvolge soci pubblici collocati in diverse Regioni. Il controllo verifica la conformità dell’atto ai parametri dell’art. 5, comma 3, TUSP, con riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. La scelta del modello societario è adeguatamente motivata quando il bando ministeriale la prospetti quale modalità organizzativa del soggetto attuatore. Il parere favorevole non è vincolante: l’amministrazione può discostarsene con motivazione analitica e pubblicità sul sito istituzionale.

Il Fatto

La Fondazione Bruno Kessler, ente strumentale della Provincia autonoma di Trento, ha approvato con delibera del Consiglio di amministrazione dell’8 marzo 2024 l’adesione alla costituzione della società consortile a responsabilità limitata “SPACE IT UP”, destinata a svolgere il ruolo di HUB del partenariato esteso “SPACE IT UP” ammesso a finanziamento dall’Agenzia Spaziale Italiana nell’ambito della tematica “Attività spaziali” dell’Avviso MUR. La compagine raccoglie università, enti di ricerca e imprese distribuiti su buona parte del territorio nazionale.

La Fondazione ha trasmesso la delibera alle Sezioni riunite in sede di controllo in applicazione del principio di diritto statuito con la deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022. Si tratta quindi di stabilire se il Collegio sia competente e se l’atto rispetti i parametri dell’art. 5 TUSP.

La Motivazione della Corte

Sul piano preliminare, le Sezioni riunite rilevano che la Fondazione non ha natura giuridica formalmente pubblica, ma è inclusa nell’elenco delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 3, legge n. 196/2009. La legge provinciale le impone espressamente l’applicazione degli artt. 3, 4, 5, comma 3, e 7, commi 3 e 4, TUSP: il rinvio integra i requisiti per l’assoggettamento a controllo.

Quanto alla competenza, pur trattandosi di ente di rilievo provinciale e quindi in deroga all’ordinario riparto dell’art. 5, comma 4, TUSP, il Collegio richiama il principio della deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022: rientrano nella sfera delle Sezioni riunite le operazioni di partenariato esteso attuate secondo le linee guida del MUR e inerenti a iniziative PNRR, che danno luogo alla costituzione di una società consortile da parte di una pluralità di enti pubblici insistenti in diverse Regioni. La Corte ritiene sostanzialmente integrate tali condizioni, anche se l’area tematica trova finanziamento in risorse proprie dell’ASI, perché si applica lo stesso quadro regolamentare e procedurale delle altre linee.

Nel merito, il Collegio esamina l’atto alla luce degli obblighi di analitica motivazione. Verifica il rispetto delle regole di competenza ex art. 7 TUSP, l’indicazione dei tratti organizzativi e la completezza del corredo informativo, comprensivo di statuto e patto parasociale. Rileva la discrasia tra durata societaria e orizzonte del progetto, non esplicitata nell’atto ma chiarita in istruttoria dal soggetto promotore. Quanto ai vincoli tipologici e finalistici, la forma consortile rientra tra quelle consentite dall’art. 3 TUSP e le attività si riconducono alla produzione di un servizio di interesse generale ex art. 4, comma 2, lettera a, TUSP, con richiamo dell’art. 4-bis TUSP per le attività di ricerca in attuazione del PNRR.

Sulla sostenibilità finanziaria, la Corte distingue il profilo oggettivo da quello soggettivo. Il primo è soddisfatto da un business plan con proiezioni di ricavi, costi e flussi di cassa e risultato di gestione previsto positivo; l’assenza di indicatori di bilancio e di analisi di sensitività non è ritenuta necessaria attesa la semplicità e la natura dell’attività. Il secondo profilo è integrato dall’esiguità dell’apporto a carico del bilancio dell’ente. Quanto alla convenienza economica, la scelta del modello societario era prospettata dallo stesso avviso di partecipazione, il che esclude la necessità di raffronto con l’internalizzazione o l’affidamento a terzi. Infine, il Collegio non ravvisa profili di incompatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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