Piena conoscenza dell’autorizzazione commerciale e decorrenza del termine di impugnazione (TAR Sicilia n. 1338 del 08.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La piena conoscenza dell’atto amministrativo, dalla quale decorre il termine decadenziale per l’azione di annullamento, consiste nella percezione dell’esistenza del provvedimento e della sua attitudine lesiva, con salvezza della facoltà di proporre motivi aggiunti all’esito dell’acquisizione del testo. Nei confronti dell’autorizzazione commerciale, la presunzione di piena conoscenza degli elementi fondamentali può essere riferita alla circostanza obiettiva dell’apertura dell’esercizio da parte di chi paventi uno sviamento di clientela; l’apertura non costituisce tuttavia dato automatico e vincolante, ma fatto storico da rapportare caso per caso al concreto svolgimento della situazione e al tipo di censure dedotte. La richiesta di accesso agli atti non è idonea ex se a differire i termini di proposizione del ricorso, dovendosi contemperare la tutela del vicino con l’interesse del controinteressato a che l’iniziativa giurisdizionale non sia irragionevolmente posposta.
Il Fatto
Una società esercente attività di ottico impugna dinanzi al TAR Sicilia l’autorizzazione rilasciata dal Comune a un altro operatore per l’apertura di un esercizio della stessa tipologia, ubicato lungo la medesima via e a breve distanza dal proprio punto vendita. La ricorrente deduce l’insussistenza dei presupposti previsti dalla legge regionale n. 12 del 9 luglio 2004 per il rilascio di un nuovo titolo, l’assenza di comprovate esigenze territoriali e il difetto di motivazione del provvedimento.
Il Comune e il controinteressato eccepiscono in via preliminare l’irricevibilità del ricorso per tardività, contestando nel merito le censure. La causa giunge alla camera di consiglio del 28 marzo 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione preliminare, ritenendola assorbente. Richiamando l’orientamento del Consiglio di Stato sez. VII, 19 dicembre 2023, n. 11004, il Tribunale precisa che la piena conoscenza rilevante ai fini del dies a quo non coincide con la conoscenza integrale del testo, ma con la percezione dell’esistenza e della portata lesiva dell’atto, potendo la stessa essere desunta presuntivamente da un insieme di circostanze convergenti.
Su questa base il Collegio applica il principio alla fattispecie concreta. La società ricorrente aveva presentato istanza di accesso già il 19 novembre 2021, manifestando così di conoscere il rilascio del titolo impugnato. L’attività del controinteressato risultava inoltre in esercizio dal 21 dicembre 2021, come documentato. A ciò si aggiunge la vicinanza tra i due esercizi, entrambi insistenti lungo la medesima via: elementi che, complessivamente valutati, inducono a ritenere una cognizione diretta e immediata dell’attività avviata dal nuovo operatore.
Il Tribunale si sofferma poi sul valore della richiesta ostensiva. L’accesso agli atti, osserva il Collegio, non è idoneo ex se a differire i termini dell’impugnazione: da un lato va assicurata al vicino la tutela giurisdizionale contro il titolo ritenuto illegittimo, dall’altro va salvaguardato l’interesse del controinteressato a non subire una incertezza protratta sulle proprie situazioni giuridiche. Il richiamo è a TAR Catanzaro sez. I, 17 novembre 2022, n. 2078 e a TAR Napoli sez. VIII, 3 febbraio 2023, n. 787.
Ne consegue la declaratoria di irricevibilità del ricorso, notificato solo l’11 marzo 2022 e dunque ben oltre il termine di cui all’art. 29 c.p.a. La soccombenza formale giustifica la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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