Interposizione fittizia di giovani imprenditori agricoli e responsabilità erariale per contributi FEAGA (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 12 del 05.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Integra responsabilità erariale per danno all’erario la condotta degli imprenditori agricoli che, mediante la costituzione fittizia di aziende riferibili a prestanome qualificati come giovani agricoltori, conseguano l’accesso gratuito alla Riserva Nazionale dei Titoli e le relative provvidenze a valere sul FEAGA, per poi trasferirle alle aziende già operanti degli stessi soggetti. L’operazione, formalmente corretta ma diretta a obiettivi diversi da quelli normativamente previsti, è sussumibile nell’abuso del diritto e non è scriminata dall’effettivo svolgimento dell’attività agricola, poiché il beneficio è riservato ai soggetti che siano anche effettivi gestori dell’attività. Accertata la natura dolosa della fattispecie, la responsabilità è solidale per l’intero danno tra i partecipi della complessiva operazione, salva la limitazione al danno causalmente riferibile a ciascun concorrente. In caso di occultamento doloso, il termine quinquennale di prescrizione decorre dalla scoperta del fatto e non dalla sua mera conoscibilità oggettiva.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti conveniva in giudizio alcuni imprenditori agricoli, i titolari di due ditte individuali costituite a loro nome, le società agricole dalle prime conferite e la società capogruppo, chiedendo la condanna solidale al risarcimento di un danno erariale quantificato in complessivi euro 3.896.541,00. Secondo l’accusa, i convenuti avevano ottenuto negli anni 2015-2020, in assenza di titoli legittimanti, contributi pubblici di origine europea erogati da AVEPA, AGEA, APPAG e OPPAB.

Il meccanismo contestato consisteva nell’interposizione fittizia di due aziende, formalmente intestate a soggetti qualificabili come giovani agricoltori, cui venivano riconosciuti l’accesso gratuito alla Riserva Nazionale dei Titoli e i relativi premi. I titoli e le risorse venivano poi trasferiti alle aziende degli imprenditori già operanti. I convenuti eccepivano la nullità dell’atto di citazione, la prescrizione e, nel merito, l’insussistenza del danno e dell’elemento psicologico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto la richiesta di sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento penale. L’art. 106, comma 1, del c.g.c. consente la sospensione nei soli casi di pregiudizialità giuridica, non ravvisabile nel rapporto tra giudizio penale e giudizio di responsabilità contabile, restando l’istanza formulata in termini di mera opportunità.

È infondata anche l’eccezione di nullità della citazione ex art. 86, comma 6, c.g.c.: l’atto indica l’ammontare complessivo del danno e le singole partizioni, con i contributi individualmente ottenuti, sicché non risulta compromesso il diritto di difesa. Quanto alla prescrizione, il Collegio richiama l’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994 raccordato con l’art. 2935 cod. civ.: in caso di occultamento doloso, la regola della conoscibilità obiettiva è derogata in favore di quella della scoperta effettiva. L’attività di dissimulazione è emersa solo con la trasmissione degli esiti delle indagini alla Procura contabile, avvenuta il 6.9.2022.

Nel merito, la Corte ritiene comprovata la sofisticata modalità operativa posta in essere, con piena coincidenza temporale nella costituzione delle aziende, nella fornitura di terreni e capi da parte della società capogruppo, nella gestione finanziaria affidata a uno dei convenuti e nella successiva incorporazione delle strutture, con riconoscimento di crediti privi di giustificazione. Il quadro probatorio è integrato da accertamenti bancari, dichiarazioni dei fornitori e dei veterinari, conversazioni e mail.

Il Collegio esclude che l’effettivo svolgimento dell’attività agricola valga a scriminare la condotta. L’accesso alla Riserva Nazionale risponde all’esigenza di favorire i soggetti in posizione di marginalità nel settore, e la cessione dei titoli non può essere preordinata a fini speculativi in favore di operatori già presenti sul mercato. L’operazione integra dunque un abuso del diritto, richiamandosi la Corte a Cass. civ. Sez. III n. 20106/2009 e a Corte conti, Sez. giur. Puglia n. 58/2017.

Accertata la natura dolosa della fattispecie, la Corte afferma la responsabilità solidale di tutti i convenuti, tranne una, per l’intero danno, e limita la posizione della titolare di una delle due ditte al solo danno riferibile alla propria azienda, pari a euro 2.540.189,00. Dispone poi la ripartizione degli importi tra gli organismi pagatori e la conversione in pignoramento del sequestro conservativo, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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