Giudizio per resa del conto: estinzione per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 24 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per la resa del conto giudiziale, disciplinato dagli artt. 141 e ss. cod. giust. cont., il deposito dei conti da parte dell’agente contabile, intervenuto dopo la fissazione del termine ad opera del giudice monocratico designato, determina la cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 144 cod. giust. cont. Il procedimento per resa del conto ha natura giurisdizionale e si definisce con sentenza, indipendentemente dal contenuto del decreto che il giudice monocratico abbia adottato. Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti, da svolgersi nell’ambito della procedura di cui agli artt. 145 e ss. cod. giust. cont.
Il Fatto
La Procura regionale ha chiesto al Giudice monocratico designato, ai sensi degli artt. 141 e 144 cod. giust. cont., la fissazione di un termine perentorio per la presentazione del conto giudiziale da parte dell’agente contabile. Il conto riguardava la gestione dell’esercizio finanziario 2016, per il periodo compreso tra l’8 giugno e il 31 dicembre 2016, riferita a un ente locale. La Procura ha chiesto contestualmente l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 141, comma 6, cod. giust. cont. per il caso di grave e ingiustificata omissione del deposito.
Con decreto n. 21/2025 il Giudice ha fissato il termine per la resa del conto. L’ente locale ha trasmesso la relativa documentazione tramite l’applicativo telematico, e i conti giudiziali risultano depositati. All’udienza il Pubblico ministero ha concluso per la cessata materia del contendere, richiesta alla quale l’agente si è associato.
La Motivazione della Corte
Il giudice muove dalla considerazione che il procedimento per la resa del conto, pur caratterizzato da strumentalità rispetto al giudizio di conto vero e proprio, ha natura giurisdizionale. Tale natura si desume dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi e che ne determinano la definizione mediante sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza camerale.
La Corte richiama il proprio precedente Sez. giurisd. Marche, 31 dicembre 2020, n. 198, secondo cui la forma di definizione del giudizio per resa di conto non può subire variazioni a seconda del tipo di decreto che il giudice monocratico venga ad assumere. Dalla lettura dell’art. 144 cod. giust. cont. non si ricavano differenziazioni, in termini di definizione del giudizio, tra un decreto che accolga il ricorso e uno che lo rigetti.
Su questa base, verificato il deposito dei conti giudiziali, il giudice applica il principio di economia processuale. Richiama altresì la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. I, 21 marzo 2005, n. 6071) e le richieste delle parti, concordi nel ritenere venuta meno la materia del contendere.
Il giudice procede pertanto, ai sensi dell’art. 144 cod. giust. cont., alla definizione del giudizio con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere. Restano ferme e impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti, che saranno svolte nell’ambito della procedura prevista dagli artt. 145 e ss. cod. giust. cont. Non si provvede sulle spese, in ragione della mancanza di contraddittorio nel giudizio per resa del conto, e gli atti sono rimessi al magistrato relatore dei conti giudiziali.
Nota della Redazione
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