Controllo sulla gestione finanziaria della Cassa per i servizi energetici e ambientali (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 57 del 24.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, comma 670, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha trasformato la Cassa conguaglio per il settore elettrico in ente pubblico economico, denominato CSEA, con autonomia organizzativa, tecnica e gestionale, escludendolo dal perimetro di applicazione del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Il rapporto di lavoro del personale è pertanto disciplinato dal diritto privato e dal contratto collettivo del settore elettrico. Tale assetto privatistico, tuttavia, non sottrae l’Ente ai principi di buon andamento e imparzialità di cui all’art. 97 della Costituzione: il rinvio alla contrattazione collettiva opera per i soli aspetti giuridici ed economici del rapporto, restando le procedure di reclutamento e di assunzione soggette alle regole di trasparenza e di apertura all’esterno proprie degli enti pubblici. Ne segue che la copertura di posizioni dirigenziali mediante selezione esclusivamente interna, in assenza di avviso pubblico, non risponde ai principi generali dell’ordinamento.
Il Fatto
La Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti ha esaminato il bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali relativo all’esercizio 2022, trasmesso in adempimento dell’art. 4 della legge 21 marzo 1958, n. 259, unitamente alle relazioni degli organi di amministrazione e di revisione.
Nel corso dell’esercizio l’Ente ha gestito ingenti trasferimenti statali destinati a neutralizzare gli aumenti dei prezzi energetici aggravati dal conflitto russo-ucraino, proseguendo l’amministrazione dei conti di gestione degli oneri generali di sistema. La Corte ha esaminato struttura organizzativa, personale, attività istituzionale, recupero crediti, contenzioso, attività contrattuale e bilancio, formulando specifiche raccomandazioni.
La Motivazione della Corte
La questione di maggiore rilievo riguarda il reclutamento del personale. La Corte rileva che nel 2022 la CSEA ha coperto cinque posizioni dirigenziali mediante procedura riservata unicamente al personale interno, con conseguente scopertura delle posizioni di quadro. L’Ente ha giustificato la scelta sostenendo che, essendo il rapporto disciplinato dal diritto privato, il passaggio alla qualifica di dirigente non si distingue da quello relativo alle altre qualifiche del codice civile e non richiede necessariamente un concorso pubblico.
La Corte non condivide l’impostazione. Pur non affermando la necessità di un concorso pubblico in senso stretto, ribadisce che nella precedente relazione era stata richiesta una selezione aperta all’esterno. L’applicazione integrale di criteri privatistici genera disarmonie di sistema, soprattutto per la selezione dei dirigenti. La procedura, esclusivamente interna, non appare conforme ai principi di selezione e trasparenza imposti dagli artt. 3, comma 3, e 7 del regolamento di organizzazione e funzionamento, né ai principi generali dell’ordinamento e al buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione. L’Ente, pur escluso dal perimetro del d.lgs. n. 165 del 2001, è organismo di diritto pubblico, è incluso nell’elenco ISTAT ai fini del SEC 2010, riceve contribuzione statale ordinaria, persegue finalità pubbliche ed è vigilato da ARERA e MEF.
La Corte esamina poi la gestione contrattuale: l’Ente ha correttamente applicato le procedure negoziate di cui all’art. 36, comma 2, lett. b), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per gli acquisti pari o superiori a 40.000 euro, non avvalendosi della deroga all’affidamento diretto elevata a 139.000 euro. Persiste però il ricorso all’affidamento diretto senza consultazione di più operatori per gli affidamenti fiduciari.
Sul piano contabile, la Corte rileva criticità nella rappresentazione dei risultati di bilancio. Il Collegio dei revisori ha suggerito di avviare una riflessione sulla regolamentazione contabile, valutando la possibilità di rappresentare la componente istituzionale come gestione in conto terzi. La Corte raccomanda all’Ente un’analisi attenta e al Collegio le verifiche di competenza. L’Ente è stato inoltre richiamato sulla necessità di separata contabilizzazione del Fondo di garanzia delle opere idriche, costituente patrimonio separato, rappresentato cumulativamente nel rendiconto.
Quanto alle posizioni debitorie, si ribadisce l’esigenza di costante verifica della solvibilità dei debitori, data l’incidenza delle procedure concorsuali. Sul contenzioso relativo alla sede istituzionale, la Corte raccomanda una rapida soluzione della questione, fonte di esborsi ingiustificati e disservizi.
Nota della Redazione
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