Controllo giudiziario e diniego di licenza di polizia (TAR Calabria n. 631 del 21.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego dell’autorizzazione di polizia ex art. 88 T.U.L.P.S., fondato su elementi già valutati dal giudice della prevenzione nel decreto di ammissione al controllo giudiziario ex art. 34-bis C.A.M., è illegittimo per difetto di motivazione e illogicità. La sospensione degli effetti dell’interdittiva antimafia disposta con il controllo giudiziario si estende ai conseguenziali provvedimenti amministrativi, tra cui la revoca della licenza di pubblica sicurezza. Ove il Questore rivendichi un’autonoma valutazione dell’affidabilità e della buona condotta ex art. 11 T.U.L.P.S., deve indicare circostanze specifiche sfuggite al giudice della prevenzione e idonee a fondare, in costanza del presidio giudiziario, un giudizio di pericolosità attuale. Il diniego che frustri la funzione bonificante del controllo giudiziario comprime la libertà di iniziativa economica.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’impresa individuale, esercitava attività di bar, sala giochi e raccolta scommesse in forza di licenza ex art. 88 T.U.L.P.S.. A seguito di informativa interdittiva antimafia della Prefettura, la licenza veniva revocata per perdita dei requisiti soggettivi.
Amministrata l’impresa al controllo giudiziario ex artt. 34 e 34-bis d.lgs. n. 159/2011, il ricorrente chiedeva alla Questura il rilascio dell’autorizzazione per riavviare la raccolta scommesse. L’istanza era respinta sul rilievo di frequentazioni con soggetti controindicati. Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR, ottenendo in sede cautelare l’accoglimento, poi riformato dal Consiglio di Stato. Il Tribunale di Reggio Calabria prorogava nel frattempo di un anno il controllo giudiziario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione dell’istanza: non avvio di una nuova attività, ma riavvio di un’attività già legittimamente esercitata e interrotta proprio per effetto dell’interdittiva. La difesa erariale sosteneva un’autonoma iniziativa della Questura nella revoca della licenza: affermazione rimasta priva di riscontro documentale, contraddetta dal tenore del provvedimento impugnato, che collega espressamente la revoca all’informativa prefettizia.
La situazione di fatto e di diritto è mutata con l’ammissione al controllo giudiziario. La Questura non spiega perché tale circostanza sopravvenuta non basti a fondare l’affidabilità del richiedente, né perché questi resti inaffidabile nonostante la presenza dell’Amministratore Giudiziario. Il Collegio richiama la Corte cost. n. 109 del 2025: la sospensione degli effetti dell’interdittiva è il mezzo indispensabile per percorrere il percorso di bonifica, poiché solo il congelamento dell’interdizione restituisce all’operatore la capacità di svolgere le attività economiche soggette a preventivo assenso.
Il decreto di prevenzione ha sospeso, ai sensi del comma 7 dell’art. 34-bis, gli effetti dell’informativa e dei “conseguenziali provvedimenti amministrativi”. La revoca della licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. rientra in tale novero, perché adottata in ragione dell’interdittiva.
Anche riconoscendo un’autonomia “forte” del Questore, il Tribunale afferma che su questi incombe l’onere di indicare circostanze specifiche sfuggite al giudice della prevenzione. Le valutazioni ex art. 11 T.U.L.P.S. e quelle ex art. 34-bis C.A.M. condividono un fuoco comune: non sono statiche, ma prognosi dinamiche sulla possibilità che l’impresa agevoli in futuro le organizzazioni criminali. Non è quindi logicamente sostenibile che il soggetto “inaffidabile” sia lo stesso che si è sottoposto al percorso di bonifica ed è vigilato dall’Amministratore Giudiziario.
Quanto ai controlli, essi coincidono in sostanza con quelli già esaminati dal giudice della prevenzione, che li ha ritenuti episodici e privi di attualità. L’unico controllo ulteriore è generico e l’indicazione del soggetto nella memoria difensiva costituisce inammissibile integrazione postuma della motivazione. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del diniego e condanna alle spese.
Nota della Redazione
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