La compensazione delle spese deve seguire il criterio effettivamente adottato dal giudice di merito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3304 del 14.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello, chiamato a valutare la correttezza della statuizione sulle spese di lite, non può fare riferimento a un criterio di compensazione diverso da quello effettivamente adottato dal giudice di primo grado. È incongruente e avulsa dalla vicenda processuale la decisione che giudichi plausibile la compensazione sulla base della soccombenza virtuale, quando il tribunale abbia invece motivato la propria statuizione facendo riferimento alla obiettiva controvertibilità delle questioni agitate. Tale vizio non integra un’ipotesi di motivazione apparente o inesistente, ma una vera e propria violazione dell’art. 92 cod. proc. civ., nella parte in cui richiede che le ragioni della compensazione siano esplicitate nella motivazione.
Il Fatto
La ricorrente aveva proposto domanda di accertamento negativo di crediti contributivi, contestando cartelle esattoriali. Il Tribunale di Nocera Inferiore aveva dichiarato parzialmente cessata la materia del contendere, accertando per il resto la prescrizione dei contributi, e aveva compensato le spese di lite facendo riferimento alla obiettiva controvertibilità delle questioni agitate.
La Corte di appello di Salerno, investita del gravame avverso la sola statuizione sulle spese, lo aveva respinto, ritenendo che la compensazione fosse stata motivata con richiamo alla disciplina della soccombenza virtuale. La parte privata ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha giudicato infondato il primo motivo di ricorso, con il quale si deduceva la nullità della sentenza per motivazione inesistente o apparente. La sentenza d’appello enuncia in termini intelligibili il percorso argomentativo seguito e non presenta anomalie radicali che denotino la violazione dell’obbligo di motivazione prescritto dall’art. 111, sesto comma, Cost., le sole deducibili in sede di legittimità.
È stato, altresì, dichiarato inammissibile il secondo motivo, in quanto l’omesso esame di un fatto decisivo non può riguardare la valutazione espressa dai giudici di merito in ordine alla controvertibilità delle questioni, trattandosi di un vizio specifico relativo a fatti storici e non a valutazioni giuridiche.
Il terzo motivo è stato invece ritenuto fondato. La Corte ha ricostruito l’evoluzione normativa dell’art. 92 cod. proc. civ., dalla formulazione originaria fino al testo introdotto dal D.L. n. 132/2014, che limita la compensazione ai casi di soccombenza reciproca o di assoluta novità della questione, nonché alla successiva declaratoria di illegittimità costituzionale ad opera della Corte cost. n. 77 del 2018, che ha reintrodotto la possibilità di compensare per altre gravi ed eccezionali ragioni.
Applicabile ratione temporis il testo dell’art. 92 cod. proc. civ. introdotto nel 2014, la Corte ha rilevato come la sentenza impugnata fosse incorsa in un vizio logico. Il giudice d’appello, nel respingere il gravame, aveva giudicato plausibile la statuizione del Tribunale richiamando la soccombenza virtuale, criterio non corrispondente a quello effettivamente utilizzato dal primo giudice, che aveva invece fatto riferimento alla obiettiva controvertibilità delle questioni. Il decisum della Corte territoriale è pertanto risultato incongruente rispetto alla vicenda processuale, non superando il vaglio di coerenza logica che compete al giudice di legittimità.
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Nota della Redazione
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