L’oggetto del giudicato di reintegrazione delimita l’obbligo restitutorio del lavoratore, quantificato al netto e condizionato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20212 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che annulla il licenziamento e dispone la reintegrazione del lavoratore, condannando il datore al pagamento delle retribuzioni maturate fino alla reintegrazione, delimita in modo vincolante l’obbligo restitutorio del lavoratore: la condanna alla restituzione del trattamento di fine rapporto, subordinata all’effettiva reintegrazione ed al pagamento delle retribuzioni, non può essere estesa a voci non contemplate nel capo condannatorio, come l’indennità sostitutiva del preavviso. Il credito del lavoratore, certo, liquido ed esigibile in base al titolo, non è pregiudicato dall’eventuale inesigibilità del controcredito restitutorio della banca, che sorge solo dopo l’adempimento del datore; gli obblighi restitutori del lavoratore vanno quantificati al netto di imposte e contributi, con riguardo alla somma effettivamente entrata nel suo patrimonio.
Il Fatto
A seguito dell’annullamento del licenziamento intimato al lavoratore, il Tribunale aveva condannato la banca alla reintegrazione ed al pagamento delle retribuzioni maturate dal licenziamento sino alla reintegrazione, sulla base dell’ultima retribuzione globale di fatto, e aveva condannato il lavoratore a restituire le spettanze di fine rapporto ricevute al momento del licenziamento, subordinando tale obbligo alla condizione dell’effettiva reintegrazione e del pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate.
Notificato il precetto dal lavoratore per il pagamento delle retribuzioni arretrate, la banca proponeva opposizione, accolta dal Tribunale che dichiarava la nullità del precetto per insussistenza del requisito della liquidità del titolo esecutivo. La Corte d’Appello, in parziale accoglimento del gravame del lavoratore, riduceva l’efficacia del precetto, espungendo dal credito alcune somme, tra cui l’indennità sostitutiva del preavviso e il trattamento di fine rapporto, detratto al netto.
La Motivazione della Corte
La Corte preliminarmente converte in ricorso incidentale il ricorso successivo proposto dalla banca, applicando il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza.
Esaminando il ricorso incidentale, la Corte rigetta il primo motivo, affermando che la sentenza del Tribunale costituisce titolo esecutivo, avendo il giudicato conformato il credito del lavoratore come certo, liquido ed esigibile, con l’indicazione della retribuzione lorda da assumere a parametro, e avendo impedito l’operatività della compensazione, anche atecnica, imponendo alla banca di adempiere integralmente prima di poter esigere la restituzione. Il motivo sul difetto di motivazione è assorbito, mentre è rigettato anche il terzo motivo, poiché la Corte territoriale ha correttamente interpretato il giudicato, quantificando l’obbligo restitutorio al netto di imposte e contributi, in conformità al principio di diritto per cui gli obblighi restitutori del lavoratore vanno calcolati con riguardo alla somma effettivamente entrata nel suo patrimonio, come affermato da Cass. ord. n. 21196/2020, Cass. ord. n. 13530/2019 e Cass. n. 19735/2018.
La Corte rigetta i motivi concernenti l’omessa pronuncia, ravvisando rigetto implicito nelle statuizioni della sentenza impugnata in ordine alla prescrizione, al titolo esecutivo e agli accessori. In particolare, con riguardo alla prescrizione, la Corte ribadisce che quella relativa ai diritti nascenti dal giudicato è decennale, anche se il termine originario fosse quello breve quinquennale, non risultando decorso il decennio dalla sentenza d’appello del 2012 alla notifica del precetto del 2016. Quanto alla mancanza di formula esecutiva, il convincimento motivato della Corte territoriale sull’efficacia di titolo esecutivo della sentenza di primo grado rende incompatibile la tesi della banca.
Accogliendo il ricorso principale, la Corte dichiara inammissibile il primo motivo limitatamente alla denuncia di omesso esame del mancato pagamento dell’indennità, ma lo ritiene fondato nel resto: dall’esame del giudicato risulta che il capo 3) aveva ad oggetto unicamente la restituzione del trattamento di fine rapporto e non anche dell’indennità di mancato preavviso, né di altre spettanze di fine rapporto, di cui non vi è traccia nella sentenza passata in giudicato, poiché la banca aveva chiesto in subordine la restituzione del solo trattamento di fine rapporto. La sentenza va quindi cassata con rinvio per nuovi calcoli, dovendo i giudici di rinvio verificare l’ammissibilità della domanda restitutoria dell’indennità, avanzata solo con l’opposizione a precetto.
Fondato è anche il secondo motivo del ricorso principale, per omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione sollevata dal lavoratore quanto al diritto della banca alla restituzione delle somme versate alla cessazione del rapporto, dovendo i giudici di rinvio verificare se sia applicabile il termine quinquennale o quello decennale, trattandosi di indebito oggettivo. Rigettati o dichiarati inammissibili i restanti motivi, la Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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