Errore di diritto e revoca della pensione: responsabilità del datore (Corte dei Conti Sez. III App. n. 222 del 10.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento definitivo di pensione affetto da errore di diritto non è revocabile né modificabile ai sensi degli artt. 203 e 204 d.P.R. n. 1092/1973, poiché l’esclusione di tale tipologia di errore dai casi di revoca risponde a esigenze di certezza del diritto e di tutela dell’affidamento del pensionato. Ne consegue l’irripetibilità dell’indebito formatosi e l’insussistenza di alcuna responsabilità dell’ente previdenziale per il ritardo nell’emanazione del nuovo provvedimento. Qualora l’errore sia contenuto nella comunicazione dell’ente datore, questi è tenuto a rifondere le somme indebitamente corrisposte ai sensi dell’art. 8, comma 2, d.P.R. n. 538/1986, senza limitazione temporale e per l’intera durata del trattamento.
Il Fatto
Il pensionato, già dipendente universitario strutturato presso un’azienda ospedaliera, era stato collocato a riposo con un trattamento di quiescenza liquidato nel 2010. Nel periodo di servizio aveva percepito l’indennità perequativa ex art. 31 d.P.R. n. 761/1979, erogata per equiparare il trattamento economico del personale universitario a quello sanitario.
Nel 2013 l’azienda ospedaliera trasmise all’Università un prospetto aggiornato relativo a tale indennità; l’Università inoltrò poi all’ente previdenziale un nuovo modello PA04, dal quale derivò nel 2016 la rideterminazione della pensione, con un importo inferiore e la formazione di un indebito. Il pensionato impugnò il provvedimento e l’INPS chiese la rivalsa. Il giudice di primo grado dichiarò l’irripetibilità dell’indebito e pose a carico dell’Università il rimborso dei maggiori ratei maturati anteriormente a una certa data, con manleva dell’azienda ospedaliera. Entrambe le amministrazioni e l’INPS proposero appello.
La Motivazione della Corte
La Sezione riunisce i due appelli, proposti avverso la medesima sentenza, ai sensi dell’art. 184 c.g.c., ed esamina congiuntamente il primo motivo, relativo alla dedotta violazione degli artt. 203 e ss. d.P.R. n. 1092/1973.
Gli appellanti sostenevano un generale potere di autotutela esercitabile in ogni tempo e invocavano una lettura adeguatrice della disciplina. La Corte ricostruisce il quadro normativo e richiama la giurisprudenza costituzionale: la Corte cost. n. 208 del 2014 e la Corte cost. n. 148 del 2017 hanno escluso la comparabilità tra errore di fatto e di calcolo, da un lato, ed errore di diritto, dall’altro. Solo i primi due presentano una rilevabilità immediata; l’errore di diritto implica valutazioni ermeneutiche che non consentono al pensionato di percepire l’illegittimità del provvedimento.
Da qui la conclusione: la non corretta collocazione di una voce retributiva in quota A o in quota B costituisce errore di diritto, che per scelta del legislatore non integra un valido presupposto di revoca o modifica. Il provvedimento di pensione è dunque intangibile e l’indebito irripetibile; la sentenza di primo grado va confermata sul punto.
Quanto all’art. 8, comma 2, d.P.R. n. 538/1986, la Corte ricostruisce la corrispondenza intercorsa tra le amministrazioni. L’azienda ospedaliera aveva da tempo rappresentato le modalità di indicazione della voce indennitaria; l’INPS, con la nota del 2007, aveva chiarito il diverso regime delle voci ai fini del calcolo della pensione. L’Università, pur avendo espresso perplessità sul rischio di errore, predispose autonomamente il modello PA04 senza chiedere chiarimenti. Il Collegio ritiene quindi inverosimile l’asserito equivoco e ravvisa nell’Ateneo l’unica amministrazione responsabile dell’errore di diritto, con esclusione di ogni responsabilità dell’azienda ospedaliera.
L’inerzia dell’INPS nell’emanazione del nuovo provvedimento è irrilevante, trattandosi di provvedimento non revocabile. La condanna dell’Università al rimborso dei maggiori oneri opera dunque senza limite di tempo e per l’intera durata del trattamento, oltre la data indicata dal giudice di primo grado; cade l’obbligo di manleva dell’azienda ospedaliera. Le spese di entrambi i gradi sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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