Integrazione del programma di controllo della Sezione regionale Valle d’Aosta (Corte dei Conti Sez. contr. Valle d’Aosta n. 7 del 06.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo, può integrare in corso d’anno il programma delle proprie attività di controllo con successive deliberazioni della adunanza plenaria. Il potere di programmazione non è esaurito con l’approvazione del documento iniziale, ma resta esercitabile ogni qualvolta sopravvengano esigenze di verifica non previste, purché l’integrazione sia deliberata con le stesse forme dell’atto originario. L’integrazione è ammessa anche su proposta degli organi istituzionali destinatari del programma, quando ricorrano ragioni di continuità con i controlli già avviati. Ne deriva che il controllo sulla legittimità e sulla regolarità della gestione di una società partecipata può essere inserito nel programma annuale mediante apposita deliberazione integrativa, con efficacia immediata.
Il Fatto
Con precedente deliberazione la Sezione regionale di controllo aveva approvato il programma dell’attività di controllo per l’anno 2024, con espressa riserva di integrarlo qualora fosse risultato necessario. Il Presidente del Consiglio regionale, con apposita nota, aveva comunicato che la Conferenza dei Capigruppo aveva preso atto dello schema di attività e aveva proposto l’inserimento di una ulteriore verifica.
La proposta riguardava la prosecuzione del controllo sulla gestione in corso di esercizio di un intervento di edilizia sanitaria finanziato con risorse del P.N.R.R.. In un primo momento la Sezione aveva approvato l’integrazione con tale oggetto; successivamente ha ritenuto di dover estendere ulteriormente la programmazione ad altro ambito, in linea con analisi già svolte in passato.
La Motivazione della Corte
La questione riguarda l’esercizio del potere di programmazione dell’attività di controllo e la sua modificabilità in corso d’anno. La Sezione muove dalla riserva di integrazione contenuta nel programma iniziale, che già prefigurava la possibilità di aggiungere oggetti di verifica sulla base di sopravvenute esigenze.
Il collegio ricorda di aver già dato seguito a una prima integrazione, recependo la proposta formulata dagli organi istituzionali. Su questa base, la Sezione ritiene di dover integrare ulteriormente il programma con una nuova istruttoria, in linea di continuità con le precedenti analisi già svolte nel medesimo settore.
Il percorso argomentativo è quindi di tipo squisitamente programmatorio: la Corte non decide nel merito di una gestione, ma individua l’oggetto di una futura verifica. La scelta dell’ambito da sottoporre a controllo rientra nella discrezionalità funzionale della Sezione, che la esercita con deliberazione dell’adunanza plenaria.
Quanto all’oggetto, la Sezione individua il controllo sulla legittimità e sulla regolarità della gestione di una società partecipata operante nel settore degli impianti a fune, con riferimento a un arco temporale definito. Il riferimento normativo fondante è l’art. 100, secondo comma, della Costituzione, richiamato in apertura, che assegna alla Corte il controllo successivo sulla gestione.
La deliberazione dispone infine la trasmissione al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio permanente degli enti locali, quale adempimento informativo verso i destinatari istituzionali del programma.
Nota della Redazione
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