La contumacia della p.a. non giustifica la compensazione delle spese (Cons. Stato n. 173 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La regola generale della soccombenza, sancita dall’art. 91 c.p.c. e richiamata dall’art. 26 c.p.a., impone la condanna della parte che ha perso al pagamento delle spese processuali. Nel processo amministrativo la statuizione sulle spese non è sindacabile in appello salvo manifesta abnormità, che ricorre in situazioni eccezionali, come la condanna della parte vittoriosa. Integra la medesima abnormità, per identità di ratio, la statuizione che disponga “nulla” sulle spese in favore della parte vittoriosa sul solo rilievo della mancata costituzione dell’amministrazione. La contumacia della convenuta non è ipotesi di compensazione ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c. e non può dipendere da fattori organizzativi della parte rimasta soccombente.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva innanzi al TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, ricorso per l’annullamento del silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso ambientale presentata all’ARPA Abruzzo e alla società controinteressata, entrambe non costituite. Il TAR accoglieva il ricorso, ordinando all’amministrazione di fornire riscontro espresso e motivato nel termine di trenta giorni.
Sul capo delle spese, il primo giudice statuiva “nulla per le spese di giudizio, stante la mancata costituzione dell’Amministrazione”. Il ricorrente, vittorioso nel merito, impugnava in appello il solo capo di condanna alle spese, dolendosi della sostanziale compensazione disposta in ragione della contumacia della resistente e chiedendo la refusione per entrambi i gradi, secondo il valore medio tabellare e il contratto di patrocinio prodotto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal principio generale dell’art. 91 c.p.c., che impone la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese, e ne ribadisce l’applicazione nel processo amministrativo per effetto del richiamo contenuto nell’art. 26 c.p.a.. La regola della soccombenza riceve attenuazione a fronte della complessità delle regole dell’azione amministrativa, ma resta pur sempre la regola, sicché la relativa statuizione non può essere sindacata in appello salvo manifesta abnormità.
Tale abnormità ricorre, secondo la Sezione, in situazioni eccezionali, come la condanna alle spese della parte vittoriosa. Ad essa è assimilabile, per identità di ratio, il caso in esame, in cui il giudice di primo grado ha disposto “nulla” sulle spese in favore del ricorrente vittorioso proprio in ragione della mancata costituzione dell’amministrazione.
La statuizione è erronea. La contumacia dell’amministrazione avrebbe potuto giustificare il “nulla spese” soltanto ove fosse stato il ricorrente a risultare soccombente. L’amministrazione evocata in giudizio, ancorché non costituita per libera scelta processuale, era ed è tenuta a tenere indenne la parte vittoriosa dalle spese sostenute, essendo rimasta soccombente. Il regime delle spese non può dipendere da fattori organizzativi della parte che ha perso. La decisione del TAR risulta pertanto incongrua e non conforme ai criteri della nuova formulazione dell’art. 92 c.p.c., che non annovera la contumacia tra le ipotesi di compensazione.
Riformato il capo sulle spese, il Collegio procede a un nuovo regolamento unitario e globale. Quanto alla richiesta di liquidare il compenso secondo il contratto di patrocinio prodotto, la ritiene incongrua ed eccessiva rispetto all’attività defensionale in concreto espletata, all’impegno profuso e alla bassa complessità della controversia; l’eccessività non è esclusa dal consenso del cliente. Tenuto conto dei minimi tariffari, liquida per il primo grado euro 1.500,00 oltre accessori e spese generali, e per l’appello euro 2.500,00, seguendo la soccombenza.
Nota della Redazione
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