I Comuni non possono impugnare le tariffe di conferimento fissate dall’AGER (Cons. Stato n. 174 del 08.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il Comune che partecipa obbligatoriamente all’Agenzia territoriale regionale per la gestione dei rifiuti non è destinatario estraneo delle delibere con cui l’Agenzia determina le tariffe di conferimento, ma soggetto compartecipe della funzione amministrativa esercitata in forma associata. Da ciò deriva il difetto di legittimazione ad agire del Comune avverso i provvedimenti tariffari dell’Agenzia. Il rapporto che scaturisce dalla determinazione della tariffa di smaltimento ha natura tributaria e intercorre tra l’Amministrazione e i singoli cittadini utenti, sui quali soltanto ricade il pregiudizio economico. Il Comune non può agire in surroga dell’interesse individuale dei propri amministrati, perché l’interesse collettivo della comunità non coincide con quello dei singoli utenti. Manca pertanto anche un interesse ad agire attuale, concreto e immediato.

Il Fatto

Il Comune ha impugnato davanti al TAR Puglia la determinazione con cui il Direttore generale dell’AGER ha fissato le tariffe di conferimento per gli anni 2020-2023 nell’impianto di Conversano, per i rifiuti dei Comuni dell’ex bacino BA5. Il ricorso lamentava violazione dei principi di buon andamento e di partecipazione procedimentale, difetto di istruttoria e di motivazione, oltre alla scorretta applicazione della disciplina regionale e del contratto di concessione.

Il TAR Puglia, con sentenza n. 159 del 4 febbraio 2025, ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione e di interesse, compensando le spese. Il Comune ha proposto appello, dolendosi della compressione del proprio diritto di tutela e riproponendo le censure di merito non esaminate in primo grado.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 9 della legge regionale Puglia n. 24/2012, come modificata dalla legge regionale n. 20/2016, che ha istituito l’Agenzia quale organo unico di governo del servizio, con partecipazione obbligatoria della Regione, di tutti i Comuni e della Città metropolitana. La disciplina prevede un unico ambito territoriale ottimale regionale e assegna ai Comuni un ruolo associato nell’esercizio delle funzioni sul ciclo dei rifiuti.

Da questa architettura deriva che l’AGER è l’ente rappresentativo di tutti i Comuni. Il Comitato dei delegati, composto da un rappresentante per ciascun territorio provinciale, conserva compiti di pianificazione, coordinamento e controllo, e il Direttore generale risponde proprio a tale organo. Il Comune non è dunque semplice destinatario del provvedimento tariffario, ma soggetto compartecipe della gestione: ciò esclude la legittimazione a impugnare le delibere dell’Agenzia.

Analoga conclusione vale per l’interesse ad agire. Il rapporto che nasce dalla determinazione tariffaria ha natura tributaria e intercorre tra Amministrazione e singoli cittadini, unici destinatari del pregiudizio economico e soli titolari della facoltà di contestare la tariffa quando si attualizza con la richiesta di pagamento. Il Comune, quale ente esponenziale della collettività, non può agire in surroga delle posizioni individuali dei propri amministrati.

Il Collegio richiama sul punto il consolidato orientamento espresso da Cons. Stato, Sez. IV, n. 3217 del 30 giugno 2017 e da Cons. Stato, Sez. IV, n. 4183 del 9 maggio 2024. Conferma quindi la statuizione di inammissibilità per difetto di legittimazione e per carenza dei requisiti di attualità, concretezza e immediatezza della lesione.

Il rigetto del primo motivo assorbe le censure di merito, involgenti profili istruttori e motivazionali del provvedimento tariffario. L’appello è respinto, con compensazione delle spese del grado per la particolarità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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