Limiti oggettivi e rescissori dell’opposizione agli atti esecutivi (Cass. civ. Sez. 3 n. 9328 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., la sentenza che accoglie l’opposizione ha natura esclusivamente rescindente: essa accerta l’illegittimità dell’atto impugnato e ne dispone la revoca o la nullità, ma non può sostituirsi al provvedimento del giudice dell’esecuzione. L’emissione del nuovo provvedimento del processo esecutivo, come l’ordinanza di assegnazione, resta riservata al giudice dell’esecuzione, il quale, nel rivalutare gli aspetti non coperti dalla pronuncia rescindente, dovrà considerare anche l’eventuale applicabilità della normativa sopravvenuta in materia di limiti di impignorabilità dei trattamenti pensionistici. È inoltre inammissibile la censura con cui i debitori contestano, in sede di opposizione proposta dal creditore, i limiti del vincolo pignoratizio e l’importo dell’assegnazione, quando tali profili non fossero oggetto dell’opposizione stessa e non sia stato impugnato il provvedimento di assegnazione.
Il Fatto
Una società creditrice, in forza di titolo esecutivo di formazione giudiziale, aveva pignorato i crediti vantati dai propri debitori verso terzi, tra cui l’INPS per ratei pensionistici. Il giudice dell’esecuzione, determinato il credito in una certa somma, aveva assegnato alla creditrice quote minime dei crediti pignorati. La società aveva proposto opposizione agli atti esecutivi, contestando esclusivamente la mancata inclusione degli interessi nella determinazione del proprio credito.
Il Tribunale aveva accolto l’opposizione, rideterminato il credito in un importo maggiore e, rilevata l’illegittimità dell’ordinanza per la mancata assegnazione di uno dei crediti pensionistici, aveva provveduto direttamente a emettere un nuovo provvedimento di assegnazione. Avverso tale sentenza ricorrono i debitori, deducendo la violazione dell’art. 546 c.p.c. e dell’art. 545, comma 7, c.p.c.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta i due motivi di ricorso separatamente, individuando con precisione l’oggetto dell’opposizione proposta dal creditore. Quanto al primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 546 c.p.c., i giudici chiariscono che il giudice dell’esecuzione, nell’espropriazione di crediti, deve distinguere tre profili: la determinazione del credito fatto valere, la delimitazione dell’oggetto del pignoramento e l’assegnazione finale. La contestazione della società aveva ad oggetto solo il primo profilo, mentre nessuna opposizione era stata proposta avverso il provvedimento di assegnazione.
Le censure dei debitori, che deducevano l’avvenuto superamento del limite del vincolo pignoratizio, sono dichiarate inammissibili, prima ancora che infondate, in quanto estranee all’oggetto dell’opposizione proposta dal creditore e in quanto i debitori non avevano proposto opposizione avverso l’ordinanza di assegnazione. La Corte precisa che la determinazione del credito per cui si procede costituisce un mero accertamento preliminare rispetto all’assegnazione e non incontra limiti quantitativi diversi da quelli del titolo esecutivo.
Il secondo motivo è invece accolto. La Corte ribadisce che l’opposizione ex art. 617 c.p.c. ha funzione rescindente: il giudice dell’opposizione accerta la legittimità degli atti e può confermarli o revocarli, ma non può emettere provvedimenti tipici del processo esecutivo, come un nuovo provvedimento di assegnazione. Nella specie, il Tribunale, dopo aver correttamente revocato l’ordinanza del giudice dell’esecuzione per la mancata assegnazione di uno dei crediti pensionistici, era però andato oltre, sostituendosi al giudice dell’esecuzione e pronunciando esso stesso un nuovo provvedimento di assegnazione, così violando i limiti della propria funzione.
La Corte cassa la sentenza impugnata limitatamente alla parte rescissoria e, decidendo nel merito, annulla l’ordinanza di assegnazione limitatamente ai crediti pensionistici, rimettendo al giudice dell’esecuzione la valutazione dei profili di diritto intertemporale relativi alla nuova disciplina sulle pensioni e ai principi sanciti dalla Corte Cost. n. 12 del 2019.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.