Ricorso straordinario solo per errore materiale o di fatto (Cass. pen. Sez. VI n. 37852 del 20.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando sia denunciata una disattenzione di ordine meramente percettivo, causata da una svista o da un equivoco, immediatamente e oggettivamente rilevabile dal semplice controllo del provvedimento, e che abbia determinato una decisione diversa da quella adottata. Il rimedio non può essere utilizzato per denunciare un errore di valutazione o di interpretazione di norme giuridiche, né per proporre una lettura normativa diversa da quella adottata dalla Corte di cassazione. La deduzione di una violazione convenzionale, come il difetto della nuova contestazione ai sensi dell’art. 516 cod. proc. pen., è ammissibile solo se prospettata come errore di fatto e non come errore di diritto.
Il Fatto
La ricorrente era stata tratta a giudizio per il reato di cui all’art. 55, comma 9, d. lgs. n. 231 del 2007 e successivamente condannata, in appello, per il reato di cui all’art. 493-ter cod. pen., introdotto nel 2018, dunque dopo la commissione dei fatti. La Seconda sezione di questa Corte, con sentenza n. 19645 del 9 maggio 2025, aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 17 settembre 2024.
Avverso tale pronuncia il difensore ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., deducendo due censure: la violazione del divieto di retroattività della norma sfavorevole, perché l’art. 493-ter cod. pen. sarebbe più sfavorevole dell’originaria fattispecie, e il difetto della modifica dell’imputazione, con conseguente lesione del diritto dell’accusato a essere informato della natura dell’accusa.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla natura del rimedio. L’art. 625-bis, comma 1, cod. proc. pen. riserva il ricorso straordinario ai soli casi di errore materiale o di fatto contenuti nei provvedimenti della Corte di cassazione. Ne deriva che è necessario denunciare una disattenzione di ordine meramente percettivo, causata da una svista o da un equivoco, immediatamente e oggettivamente rilevabile dal semplice controllo del contenuto del ricorso, e che abbia determinato una decisione diversa da quella adottata.
Il rimedio, precisa la Corte, non può essere impiegato per denunciare un errore di valutazione o di interpretazione di norme giuridiche. Nel caso di specie, il ricorrente, pur qualificando l’errore come “di fatto”, contesta in realtà la valutazione giuridica compiuta in materia di successione di leggi nel tempo. La sentenza impugnata aveva affermato che l’abrogazione dell’art. 55, comma 9, d. lgs. n. 231 del 2007, ad opera del d. lgs. 1 marzo 2018, n. 21, con la contestuale introduzione dell’art. 493-ter cod. pen., integra una ipotesi di continuità normativa che non comporta abolitio criminis. Il motivo è quindi inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.
Quanto alla seconda censura, la Corte la ritiene estranea al perimetro delle questioni proponibili con il ricorso straordinario. Il difetto della nuova contestazione ex art. 516 cod. proc. pen. è prospettato come errore di diritto e non come errore di fatto. La Corte non dubita della astratta compatibilità del rimedio con la violazione dei principi convenzionali; ma, perché di tale rimedio possa farsi uso, occorre che in relazione alla violazione ricorra un errore materiale o un errore di fatto, gli unici che consentono di invocare la rimozione del giudicato.
All’inammissibilità del ricorso conseguono la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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