Payback dispositivi medici: atti regionali al giudice ordinario, statali infondati (TAR Lazio n. 8718 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La controversia riguardante gli atti con cui le regioni e le province autonome danno attuazione al meccanismo del c.d. payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, come convertito, integra una fattispecie di attività meramente vincolata, priva di margini di discrezionalità tecnica o amministrativa. Tale attività si sostanzia in un accertamento tecnico-contabile del quantum debeatur, che involge diritti soggettivi a contenuto patrimoniale, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. L’atto regionale, ancorché formalmente qualificato come provvedimento, non è espressione di potere autoritativo ma si colloca a valle di un rapporto ormai paritario, derivante direttamente dalla legge e dagli atti statali di determinazione del tetto e certificazione dello sforamento.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato dinanzi al TAR Lazio il decreto con cui la Regione Marche ha determinato gli oneri di ripiano della spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, come convertito, versando entro trenta giorni dalla pubblicazione. Il ricorso è stato proposto sia avverso il provvedimento regionale applicativo, sia avverso gli atti statali presupposti, tra cui il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto di spesa e il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida operative. La Regione Marche non si è costituita, mentre il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono comparsi mediante l’Avvocatura Generale dello Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha separato il giudizio sui diversi atti impugnati. Con riferimento agli atti statali, ha ritenuto il ricorso infondato, richiamando i numerosi precedenti del TAR Lazio su fattispecie analoghe e, in particolare, la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024. La Consulta, nel dichiarare la legittimità del meccanismo del payback per il quadriennio 2015-2018, ha qualificato la prestazione come contributo solidaristico giustificato dall’esigenza di assicurare la dotazione di dispositivi medici necessaria alla tutela della salute, in un contesto di criticità della finanza pubblica. Ha inoltre escluso la violazione dell’art. 23 Cost., rilevando che la disciplina individua con precisione soggetti obbligati e oggetto della prestazione, e ha respinto le censure di irretroattività e lesione dell’affidamento, evidenziando che le imprese erano consapevoli sin dal 2015 dell’esistenza del tetto di spesa e del conseguente obbligo di ripiano in caso di sforamento.
Con riferimento agli atti regionali, il TAR ha invece dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La norma di legge attribuisce alle regioni e alle province autonome compiti meramente esecutivi: verificare la documentazione contabile sulla base della certificazione ministeriale, definire l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano, imporre il pagamento e iscrivere in bilancio il relativo credito. Le regioni non possono determinare il tetto di spesa, né certificarne il superamento, né quantificarne l’ammontare, trattandosi di competenze statali già esercitate con il decreto ministeriale.
L’attività regionale si riduce a una mera ricognizione e somma di dati contabili relativi alla voce “BA0210 – Dispositivi medici” del modello CE, senza alcun margine di discrezionalità amministrativa o tecnica. La quota percentuale di ripiano è fissata dalla legge e applicata matematicamente al fatturato, sicché l’atto regionale non implica alcuna spendita di potere autoritativo. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione (n. 28429 del 2022, n. 8188 del 2022, n. 10089 del 2020), secondo cui appartiene al giudice ordinario la controversia in cui la pubblica amministrazione eserciti attività vincolata, limitandosi a verificare i presupposti predeterminati dalla legge.
Il rapporto tra l’amministrazione regionale e l’impresa fornitrice si configura quindi come un rapporto obbligatorio di natura patrimoniale, in cui la società è titolare di un diritto soggettivo al corretto calcolo dell’importo dovuto. La contestazione non riguarda le modalità di esercizio di un potere autoritativo, ma si radica in un rapporto ormai paritario, collocato a valle del potere già esercitato a monte dallo Stato. La diversa qualificazione formale come “provvedimento” non muta la natura sostanziale dell’atto, che resta un accertamento tecnico del quantum debeatur. Il TAR ha pertanto respinto il ricorso limitatamente agli atti statali, declinato la giurisdizione sugli atti regionali in favore del giudice civile e compensato le spese, per la complessità delle questioni giuridiche sottese alla decisione.
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Nota della Redazione
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