Concorsi universitari: sindacato sul merito e obbligo di astensione dei commissari (TAR Toscana n. 1158 del 14.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei concorsi per la chiamata dei professori universitari il giudizio della Commissione costituisce espressione di discrezionalità tecnica e non è sindacabile nel merito dal giudice amministrativo, salvo che per illogicità, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti o inadeguatezza della motivazione. I criteri dettati dall’ANVUR non sono autoapplicativi, ma costituiscono l’antecedente necessario dei regolamenti di ateneo, ai quali spetta la competenza esclusiva di valutare le attività dei docenti ai fini della partecipazione alle commissioni giudicatrici. La mera collaborazione scientifica o editoriale tra commissario e candidato non integra causa di incompatibilità o obbligo di astensione, occorrendo un rapporto di intensità tale da compromettere l’indipendenza di giudizio. La Commissione può graduare i giudizi di idoneità, senza che ciò si risolva in illegittimità, restando in capo al Consiglio di Dipartimento la scelta finale del chiamato.

Il Fatto

La ricorrente, professore associato di glottologia e linguistica, partecipava alla procedura per la copertura di un posto di professore di prima fascia presso l’Università di Pisa. La Commissione giudicava idonei tutti e tre i candidati, esprimendo un particolare apprezzamento per il controinteressato, considerato “pienamente idoneo” e autore di lavori “particolarmente innovativi e originali”. Il Rettore approvava gli atti e il Consiglio di Dipartimento proponeva la chiamata del controinteressato.

La ricorrente impugnava gli atti della procedura articolando otto motivi, poi integrati con motivi aggiunti avverso gli atti sopravvenuti. L’Università e il controinteressato si costituivano, eccependo l’inammissibilità di alcune censure per difetto della prova di resistenza. La causa giungeva alla pubblica udienza del 10 ottobre 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, prescindendo dalle eccezioni preliminari per l’infondatezza nel merito, esamina la censura sulla composizione della Commissione. Richiamando l’art. 6, commi 7 e 8, legge n. 240/2010, il TAR rileva che la competenza a valutare le attività dei docenti è riservata in via esclusiva alle singole Università, mentre i criteri della delibera ANVUR n. 132/2016 non sono autoapplicativi. Sul punto richiama Cons. Stato, sez. VI, n. 6675 del 2018. La dichiarazione autocertificativa di non aver riportato valutazioni negative risulta sufficiente a integrare il requisito.

Quanto all’obbligo di astensione, il TAR osserva che la semplice sussistenza di rapporti accademici tra commissario e candidato non integra gli estremi delle cause di incompatibilità, salvo che ricorra un rapporto di intensità tale da compromettere l’indipendenza di giudizio, come precisato da Cons. Stato, sez. VI, n. 1772 del 2022. Le collaborazioni editoriali dedotte rientrano nella normalità dell’attività accademica.

Il termine per la conclusione dei lavori non ha natura perentoria: la sostituzione di un componente per motivi di salute imponeva di assicurare alla Commissione rinnovata il termine ordinario di due mesi. La scelta degli standard di valutazione discendeva dalla lex specialis della procedura, non da un potere discrezionale della Commissione, che si è limitata ad adattarli. Il Collegio conferma la legittimità di una valutazione “a corpo”, senza griglie numeriche rigide, già affermata da TAR Toscana, sez. IV, n. 459 del 2024.

Il TAR riconosce alla Commissione la possibilità di graduare i giudizi di idoneità, quale espressione del ruolo di collaboratore del Consiglio di Dipartimento, cui resta la scelta finale, come già affermato da TAR Toscana, sez. I, n. 202 del 2023. Le censure di merito sul valore dei titoli e sull’innovatività delle pubblicazioni attengono al sindacato di merito, precluso al giudice della legittimità. Il ricorso e i motivi aggiunti sono respinti, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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